Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: compensazione prezzi

Compensazione prezzi
QUESITO del 15/02/2007

Per un appalto, la ditta aggiudicataria, ha presentato l’offerta nel dicembre 2003. I lavori sono stati contabilizzati nel 2004, 2005, 2006. Il D.M. 30/6/2005 (G.U. 5/7/2005 n.154) che ha previsto l’aumento di alcuni materiali da costruzione è applicabile ai lavori contabilizzati nel 2005, considerato che il D.M. 11/10/2006 (G.U. 240 del 14/10/2006) non prevede né aumenti né diminuzioni del prezzo dei materiali citati nel D.M. 30/6/2005 ?

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QUESITO del 04/12/2006

Si richiede parere sulla richiesta di giusta compensazione da parte di un’impresa. Si riassumono brevemente i termini della questione: Offerta: ottobre 2003 Inizio lavori: maggio 2004 1^sal del 17/9/2004, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 13/9/04 2^sal del 10/11/2004, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 10/11/04 3^sal del 5/4/2005, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/04/05 4^sal del 5/8/2005, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/08/05 E’ stata effettuata nel 2006 una prima compensazione per il 1^ e 2^sal. Per il 3^ e 4^ sal - visto anche Vs. precedente parere 1687/15.3.2006 - si riconosceva la necessità di attendere l’ulteriore D.M. di rilevazione prezzi medi per l’anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2005, prima di poter esprimere qualsiasi considerazione in merito. A fronte di recente richiesta da parte dell’impresa, sempre per le voci relative a ferro e acciaio, si chiede vostro parere in merito alla legittimità del riconoscimento di tale compensazione anche per il III e V sal, visto che il D.M. 11/10/2006 contempla i soli aumenti relativi al bitume.

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QUESITO del 20/12/2006

Un’impresa ha richiesto l’applicazione dell’art. 133 commi 4 e seguenti del Dlgs 163/2006 (già art. 26 legge 109/94) per ottenere la compensazione dei prezzi dei materiali che hanno subito nel 2004 una variazione superiore al 10% rispetto al prezzo medio registrato nell’anno 2003. Alle quantità contabilizzate nel 2004 è stato pertanto applicato l’incremento percentuale stabilito con il decreto 30 giugno 2005 e con le modalità della circolare n.871 del 4.8.2005. Si chiede se alle quantità degli stessi materiali, contabilizzate nell’anno successivo 2005, si debba applicare la stessa variazione percentuale indicata dal DM 30 giugno 2005 ovvero se l’adeguamento dei prezzi deve essere limitato all’anno in cui si sono verificate le variazioni e cioè al 2004.

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QUESITO del 12/03/2007

In riferimento all'art.133, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.163/06 il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il Decreto dell'11.10.06, pubblicato sulla G.U.R.I. n.240 del 14.10.06, con il quale decreta che l'unico materiale da costruzione ad aver subito una variazione percentuale annuale significativa nell'anno 2005 rispetto al prezzo medio rilevato per l'anno 2004 è stato il bitume. L'impresa appaltatrice ha formulato una richiesta di adeguamento prezzi anche per l'acciaio, in virtù di un decreto emanato però l'anno precedente (agosto 2005), che teneva conto di un aumento significativo del prezzo del citato materiale da costruzione. Si chiede, pertanto, se in ragione di quanto esposto, debba essere riconosciuto all'impresa anche il costo adeguato dell'acciaio o solo quello del bitume, dato che è per quest'ultimo che nell'anno 2005 si è verificata una variazione percentuale significativa del prezzo medio rilevato per l'anno 2004.

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QUESITO del 30/10/2007

LAVORI DI RICONVERSIONE DELL’ EX OSPEDALE “T. B. IN CENTRO RIABILITATIVO. L'impresa appaltatrice richiede adeguamenti relativi al caro acciaio per opere appaltate a corpo nell'anno 2002. Si pongono i seguenti quesiti: 1)QUANTITA'da considerare in relazione al periodo di contabilizzazione SAL. (art. 4-ter e art.4-quinques L.311/04) Poichè nel caso in questione con il 2°SAL si sono contabilizzati lavori al 15/12/2003 e con il 3°SAL si sono contabilizzati i lavori al 31/03/2004, è corretto tener conto nella valutazione delle quantità eseguite a partire dal 1° gennaio 2004 e pertanto effettuare un'interpolazione lineare tra 2°SAL e 3°SAL? 2)Cosa si deve intendere per "materiali da costruzione"? (art. 4-bis e art.4-ter) E'corretto ritenere che la compensazione è relativa alle lavorazioni di normale carpenteria quali la realizzazione di una struttura in c.a. o in carpenteria metallica (opere edili) e che la compensazione non si applica invece alle forniture con posa in opera quali ascensori, generatori di calore, quadri elettrici ecc...?

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QUESITO del 01/11/2008

Con nota 21 dicembre 2007, n. 82173, codesto Dipartimento, sottopone allo scrivente la problematica posta dall'Ufficio del genio civile di Palermo con note 28 giugno 2007, n. 13622 e 3 dicembre 2007, n. 24232, in merito all'applicazione della "compensazione" prevista dall'art. 26, comma 4bis, della l. n. 109/1994 ( nel testo coordinato con la l.r. di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni) richiesta da un'impresa appaltatrice in relazione all' eccezionale aumento del costo dei materiali da costruzione relativi a lavori consegnati in data 29 settembre 2003 ed ultimati il 28 settembre 2004.
Sull'applicabilità della disposizione codesta Amministrazione nutre dubbi perché "avulsa dal contesto temporale in cui si sono svolti i lavori" ed in quanto (la richiesta) "sembra esulare dalle procedure previste dal vigente apparato normativo".

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QUESITO del 29/09/2009

"Lavori per nuovo circuito presa acqua di raffreddamento Centrale Napoli Orientale." a seguito dell'istanza dell'Impresa di compensazione per maggiori prezzi sui materiali da costruzione ex L.201/08 in base al DM 390/09, si chiede se la Circolare n.871 del 4.8.05, emanata in vigenza del nuovo sistema di compensazione introdotto dalla L. 311/04, con la quale codesto Ministero ha indicato le modalità operative per l'applicazione della predetta compensazione, deve considerarsi ancora vigente ovvero è stata abrogata automaticamente dalla L.201/08. In particolare è valida la tesi dell'impresa che sostiene che la compensazione dei prezzi, così come stabilita dal DM 390 del 30.4.09, avviene in maniera automatica, oppure occorre che l'appaltatore dia la prova di aver effettivamente subito l'aumento dei singoli materiali con la presentazione di "adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori e subcontraente o altri mezzi idonei", così come previsto dalla predetta Circolare?

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QUESITO del 25/11/2009

In data 09.06.2009 è stata trasmessa l'istanza di compensazione ai sensi della legge n. 201 del 23.12.2008 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e arredo urbano del centro storico conclusisi in data 11.04.2008.Le mie domande sono di tipo procedimentale: 1. Come richiesto dall'impresa si è dato avvio alla procedura di compensazione inviando al direttore dei lavori la nota con la quale si chiedeva di verificare in prima istanza l'ammissibilità della richiesta e quindi successivamente la somma calcolata dall'appaltatore. Volevo sapere se la verifica richiesta alla direzione lavori è dovuta in virtù dell'incarico già assegnatogli, o se è suscettibile di maggiori oneri, e se esiste norma a sostegno. 2. Le eventuali somme occorrenti per la liquidazione di quanto spettante all'impresa, non possono più essere reperite nel quadro economico dell'opera in quanto il lavoro è già stato concluso; pertanto dove eventualmente sarebbe possibile reperire le somme? 3. Sono previsti dei tempi per concludere la procedura di compensazione?

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QUESITO del 01/07/2009

Con riferimento alla Legge 22 dicembre 2008, n. 201, si chiede cortesemente un parere in ordine ai seguenti aspetti: 1. se deve essere dimostrato il danno dall’appaltatore o è sufficiente ed automatico l’aver contabilizzato delle lavorazioni nell’anno 2008; 2. se risulta applicabile la circolare 4 agosto 2005, n.871 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 3. con riferimento all’art. 1 comma 3, la dicitura “La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori … “ rispetto a quale documento contabile debba intendersi (es: libretto del misure, s.a.l. …) ringrazio anticipatamente per il prezioso supporto.

L’ASL ha in corso i lavori di costruzione di un nuovo ospedale nel comune di Rapallo. L’importo contrattuale è pari ad €. 24.194.837,52 – I24B04000110007 Nel corso dei lavori l’impresa ha presentato istanza per la compensazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 26 L.109/94, modificato dalla L.311/04. In base all’interpretazione letterale della normativa tale compensazione non risulterebbe dovuta, l’offerta dell’impresa è datata 20/01/2004 e presentata in data 26/01/2004 e quindi antecedente al 01/01/2004 (vedi art. 2.b del D.M. 11 ottobre 2006). In base alle richieste dell’impresa, secondo una interpretazione più estensiva, la compensazione potrebbe essere dovuta. L’impresa obietta che, benché l’offerta di gara sia datata 20 gennaio 2004, i prezzi offerti dalla stessa in sede di gara risalgono all’anno precedente. Tale affermazione è verificabile dalle procedure di aggiudicazione (offerta anomala), i prezzi sono stati giustificati con preventivi d’offerta rilasciati da ditte o fornitori datati tra novembre 2003 e gennaio 2004. Si richiede quindi un parere in ordine alla corretta interpretazione della norma in oggetto. Distinti saluti CRONISTORIA DELL’APPALTO 1° BANDO DI GARA prima versione pubblicata in data 30 settembre 2003 con termine 28 novembre 2003 ed apertura delle offerte il 3 dicembre 2003 (ANNULLATO); 2° BANDO DI GARA seconda versione pubblicata in data 13 nov 2003 con termine 26 gennaio 2004 ed apertura delle offerte il 28 gennaio 2004; 20 gennaio 2004 offerta prezzi unitari dell’ATI DEC BUSI ; 14 luglio 2004 – AGGIUDICAZIONE definitiva; 19 ottobre 2004 - consegna dei lavori; 30 aprile 2005 – data di maturazione del primo SAL. ho anche una corposa relazione della DL

COMPENSAZIONE PREZZI: PROCEDIMENTO.
QUESITO del 11/07/2009

In merito ai lavori di consolidamento, restauro e recupero funzionale del complesso dei Chostri di S.Pietro in comune di Reggio Emilia per un importo lavori di € 2.789.761,06 l'impresa ha richiesto compensazione prezzi per variazione in aumento ai sensi della L. 201/2008 presentando una domanda inviata con raccomandata A/R in data 06/06/2009 ricevuta dall'ufficio in data 09/06/2009 si chiede pertanto: 1) se quanto previsto all'art.1 comma 4 del D.L. 162 del 23/12/2008 sui tempi a disposizione dell'appaltatore per presentare domanda di compensazione debba intendersi come termine ultimo il giorno di ricevimento della stessa da parte della S.A. oppure si debba considerare la data del timbro postale di invio; 2)I lavori sono stati ultimati in data 05/01/2009 e collaudati il 28/04/2009 si chiede se l'appaltatore può chiedere la compensazione a lavori ultimati e collaudati 3) durante il corso dei lavori si sono rese necessarie due perizie di variante con una serie di Nuovi Prezzi concordati ed accettati dall'impresa in data 13/07/2007 e 03/12/2008 si chiede pertanto se anche sui nuovi prezzi, se soggetti a compensazione,bisogna fare riferimento, per il calcolo della variazione in percentuale, all'anno dell'offerta (2005) oppure bisogna prendere come riferimento l'anno del relativo atto di sottomissione?

Buongiorno, desidererei avere ragguagli in merito alla Legge 22.12.2008 n. 201 ed al D.M. 30.04.2009 con il quale è stata pubblicata la rilevazione dei prezzi medi dei materiali da costruzione per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all’8 per cento, relative all’anno 2008. Le imprese con contratti in essere che hanno fatto pervenire le richieste di compensazione ai sensi dell’art. 133, comma 6-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non sempre hanno allegato la documentazione per il calcolo delle compensazioni. Sono state avanzate all'impresa appaltatrice le richieste di integrazione richiamando le procedure introdotte dalla Circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 186 dell’11.08.2005). Per contro viene contestata tale prassi adducendo quale motivazione che tale Circolare “…è riferibile a disposizione differente (art. 26, commi 4-bis,4-quater, 4-quinquies della legge n. 109/94 oggi sostituiti dall’art. 133, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 163/06) e non pertinente con le disposizioni della Legge 22.12.2008 n. 201.” Alla luce di quanto esposto gradirei sapere se: 1° - è giusta la motivazione addotta dall’impresa?; 2° - le procedure contenute nella richiamata Circolare n. 871 del 04.08.2005 sono decadute o sono tuttora applicabili? Sarei grato di una cortese risposta onde definire un corretto percorso per un giusto riconoscimento delle compensazioni.

Art. 20 Ospedale Civile Azienda Ospedaliera Alessandria: lavori di sopraelevazione e ampliamento. 1) per applicare il decreto legge in argomento si deve sempre far riferimento alle modalità operative di cui alla Circolare 4 agosto 2005-n.861 del Ministero Infrastutture e Trasporti? 2) se sì, il comma 2.5 della Circolare di cui sopra parla di effettiva maggiore onerosità provata con adeguata documentazione; pertanto si chiede di esemplificare con elenco dettagliato quale documentazione sia da intendersi mezzo di prova adeguato al fine di farne formale richiesta all'impresa

ADEGUAMENTO DEI PREZZI.
QUESITO del 03/08/2009

In relazione all'art. 1 del DL 162/08 (conv. in L. 201/08), si chiede se la circolare del Ministero Infrastrutture n. 871 del 4/8/2005 sia applicabile anche ai materiali oggetto di rilevazione di cui alla suddetta norma (per i quali è stato emanato apposito DM 30/4/09) e quindi se la PA, nell'istruttoria, deve attenersi alle modalità operative ivi contenute. Si chiede quindi conferma in relazione all'ipotesi che sia applicabile,sui medesimi materiali, oltre alla norma suddetta, anche l'art. 133 del Codice, alla luce del protrarsi nel tempo delle lavorazioni.

La Provincia di A il 05/05/2009 ha effettuato una gara d'appalto per i lavori di “Ripascimento morbido dell’arenile a protezione del costone in località Riviera C nel Comune di B” aggiudicati definitivamente con determina del 24/09/2009. Si precisa che la data dell'offerta da parte della ditta aggiudicataria risale al 09/12/2008. Per una serie di motivi, tra cui la mancata consegna delle aree dei lavori e relativa emissione dell'ordinanza interdittiva da parte della capitaneria di porto e l'impossibilità di eseguire i lavori durante la stagione balneare, non si è ancora proceduto alla consegna dei lavori stessi. Da quanto esposto si chiede, visti i tempi intercorsi dalla presentazione dell’offerta nella gara d’appalto (09/12/2008) e la consegna dei lavori, prevista a fine ottobre, e le richieste dell’impresa di aggiornamento dei prezzi, se è applicabile l’istituto dell’adeguamento prezzi previsto dall’art.133 comma 4 del Dlgs. 163/06 ed in tal caso quale è il prezzo da applicare alla ghiaia con diametro medio di 20mm. In alternativa si chiede se è applicabile l’art.136 dello stesso Dlgs. relativo alla risoluzione del contratto.

COMPENSAZIONE PREZZI
QUESITO del 27/09/2012

Nel caso di appalto di lavori, a seguito di istanza di compensazione ai sensi dell'art. 133 comma 6bis e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, la pretesa ai compensi revisionali ha consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo? A parere di questa Amministrazione si tratta di interesse legittimo in considerazione del fatto che, a differenza degli appalti di forniture di beni e servizi in cui la revisione prezzi si applica automaticamente senza necessita' di specifica istanza, negli appalti di lavori occorre istanza da produrre , a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 133 comma 6 bs del D.Lgs. n. 163/2006 (v. TAR Puglia Lecce II 9.02.2012 n. 163.

In relazione alla compensazione prezzi disposta dall'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, la circolare di codesto Ministero n. 43362 fissa alla lettera a) del paragrafo 2.1 quanto segue: "....a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;...".
Si chiede se, pertanto, occorra comunque acquisire, da parte dell'appaltatore, documentazione comprovante il prezzo corrisposto (nell'anno solare di presentazione dell'offerta e nel 2021) per il materiale contabilizzato nel primo semestre 2021.

Si chiede:
1) l'interpretazione del comma 5, art. 29 in cui si dice che "Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta" tenuto conto che la norma si applica alle sole procedure di gara indette dal 28 gennaio 2022.
Significa che per il 2022 il ribasso offerto deve tenere conto della revisione prezzi e dunque per il 2022 la compensazione non è dovuta?

2) Cosa si applica ai lavori iniziati prima di quella data ed in corso nell'anno 2022? il DL 73/2021 è solo per l'anno 2021; il DL 4/2022 è solo per le procedure indette dal 28 gennaio, sembrerebbe esserci un vuoto.

Grazie

Istanze di compensazione
QUESITO del 11/02/2022

Con riferimento al c. 4, dell’art. 1-septies, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021, il quale prevede “… a pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei Decreti di cui al comma 1”, considerato che il DM è stato pubblicato in data 23.11.2021 e che, per effetto, il termine decadenziale spirava in data 08.12.2021 (giorno festivo), si chiede se possano considerarsi valide, in applicazione del c. 4, art. 155, c.p.c., le istanza presentate dagli Appaltatori alla data del 09.12.2021.

Con riferimento alla art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 e al successivo D.M. 11/11/2021, a seguito dell’istanza di compensazione per maggiori prezzi sui materiali da costruzione presentata da parte di alcuni operatori economici, la Scrivente Società intende riconoscere ai richiedenti, ricorrendone i presupposti di legge, la compensazione dei prezzi.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme spettanti si chiedono alcuni chiarimenti come di seguito illustrati:
• il riconoscimento della compensazione prezzi all’operatore economico esula dall’alveo contrattuale o al contrario comporta una modifica del contratto in essere? In questo secondo caso la compensazione deve essere recepita come modifica del contratto sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) e/o c) del D.Lgs. 50/2016?
• nel caso la compensazione prezzi non comporti modifiche contrattuali:
- va comunque inserita nella contabilità lavori e nei successivi atti di collaudo?
- in che termine viene garantito il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari? È cioè necessario acquisire un nuovo CIG o si può utilizzare il CIG originario dei lavori?
- In questo ultimo caso come può essere superato il disallineamento che si verrebbe a verificare tra l’importo contrattuale comunicato ad ANAC mediante le schede SIMOG e gli importi totali riferiti al CIG?
• la compensazione prezzi deve essere comunicata all’ANAC mediante le schede SIMOG riferite al progetto?
• In caso di lavori già conclusi e in fase di emissione di certificato di collaudo, la compensazione prezzi in che forma può essere riconosciuta.

Con riferimento al comma 4 dell’art. 1 in oggetto, la circolare emanata dal Ministero ha precisato che l'istanza inviata dall'appaltatore debba contenere l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate le variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.
1) In merito a tale aspetto, si chiede conferma di non potere ritenere valide, anche ai soli fini della non applicabilità della decadenza, eventuali istanze giunte alla stazione appaltante nei termini di decadenza indicati dalla norma ma formulate in modo generico, prive cioè della specificazione dei materiali per i quali si chiede il riconoscimento della compensazione. Qualora, invece, la domanda, seppur generica, debba essere accolta, si chiede se comunque sia necessario o possibile chiedere un’integrazione all’appaltatore oppure il direttore dei lavori debba autonomamente includere i materiali impiegati di cui sia rilevato l’aumento.
2) Si chiede conferma del fatto che il direttore lavori nell'accertamento della quantità e quindi nel calcolo dell'importo da riconoscere, debba fare riferimento ai soli materiali indicati nell'istanza e non includere altri materiali che, seppur presenti nel decreto e utilizzati nelle lavorazioni effettuate nel primo semestre del 2021, non sono stati indicati dall'appaltatore.
3) Infine, si chiede se il direttore dei lavori possa procedere a richiedere chiarimenti in merito all’istanza nel caso in cui l'appaltatore abbia incluso nella medesima un materiale indicato nel decreto ma il direttore dei lavori ritenga invece che il materiale o i materiali di cui si debba riconoscere la compensazione siano diversi. Si pensi ad esempio alle forniture di beni composti in cui compaia l'acciaio, laddove l'appaltatore inserisca tali materiali, ad esempio, tra i laminati a freddo mentre il direttore lavori li inquadri in altre tipologie di lamiere.

L'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, al comma 3 testualmente dispone, in merito al riconoscimento della compensazione dovuta per il rincaro prezzi dei materiali da costruzione come rilevati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (emanato in data 11 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2021) che "La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni".
Al fine di riconoscere all'appaltatore un credito teso a compensare in parte l'aumento eccezionale registrato da alcuni materiali nel primo semestre dell'anno 2021 la norma specifica che tale credito deve essere valutato in relazione alle lavorazioni che siano state eseguite e contabilizzate dal direttore lavori nel periodo di tempo indicato.
In relazione all'aspetto connesso alle lavorazioni che possano essere incluse nel calcolo della compensazione, si pone la questione relativa alle eventuali partite provvisorie.
Nel caso in cui, nel primo semestre del 2021, siano stati registrati in partita provvisoria materiali impiegati in lavorazioni e tali materiali siano confluiti in quantità inferiore a quella indicata in partita provvisoria nella contabilità definitiva successivamente al 30 giugno, si chiede conferma che il riconoscimento della compensazione sia operato sulle effettive quantità impiegate così come risultante dalla successiva contabilità definitiva.

L'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, al comma 1, nel disciplinare le modalità di revisione dei prezzi, fa esplicito riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Resta, pertanto, inteso che ai contratti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non fossero più in corso non si possa prevedere la compensazione prezzi prevista dalla norma e, in particolare, la domanda dell’impresa debba essere rifiutata.
Si chiede, pertanto, di chiarire, ai fini della suddetta norma, fino a quando si possa ritenere un contratto in corso di esecuzione. In tal senso si ritiene che tale condizione debba essere individuata con specifico riferimento alla finalità della norma, ovvero nel momento in cui tutte le lavorazioni siano concluse.
Tale termine, pertanto, dovrebbe essere individuato, se non nell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori (in quanto è possibile che il Direttore dei lavori possa dare un ulteriore tempo per la conclusione di lavorazioni di piccola entità), nell’emissione del conto finale o del collaudo e, comunque, non oltre la dichiarazione di ammissibilità di quest’ultimo (art. 234, comma 2, del D.P.R. n 207/2010).
Si chiede, quindi, un chiarimento su quale dei suddetti provvedimenti determini che il contratto, ai fini della norma in oggetto, non si possa più ritenere in corso di esecuzione.

In riferimento all'oggetto, preso atto che la circolare applicativa del MIMS precisa, in linea con la previgente disciplina contenuta nel DPR 207/2010 artt. 171 e 172, che ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione “i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti”, si chiede Vs gradito parere circa le modalità di concreta determinazione del quantum dovuto a titolo di compensazione.
Risulta corretta la seguente procedura di determinazione dell’adeguamento compensativo nel caso di appalti a misura aggiudicati con ribasso unico percentuale da applicarsi sull'elenco prezzi?
Esempio: Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 (Prezzario Regione Campania 2016) – Codice U.05.40.10.a – Offerta anno 2019
Variazione percentuale indicata nel DM per la voce Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali (già depurata dell’alea) = 78,60%;
Prezzo della Barriera a base di gara (depurato dall'incidenza della mano d’opera, materiali, noli e trasporti e sicurezza interna al prezzo) = € 18,95 (Unità di misura in m);
Prezzo della Barriera a base di gara convertito in Kg secondo tariffa (Peso 14,37 Kg/m) = € 1,32/Kg;
Ribasso offerto = 30%;
Quantità contabilizzate nel periodo di riferimento: 1.500 Kg.
Il valore della compensazione da corrispondere è dato dall'applicazione della variazione percentuale indicata nel DM (78,60%) al prezzo della Barriera a base di gara come offerto (€/Kg 1,32 – 30% = €/Kg 0,924), il risultato va applicato alle Quantità contabilizzate:
€/Kg 0,924*78,60% = €/Kg 1,65
€/Kg 1,65 *1.500 Kg = € 2.475,00.

Dal totale pari a € 2.475,00 va detratta la quota già contabilizzata e liquidata.
Nel caso in cui non si sia ancora proceduto alla liquidazione, va corrisposto solo l’incremento derivante dal prezzo incrementato meno il prezzo offerto (€/Kg 1,65 - €/Kg 0,924 = €/Kg 0,726) applicato alle Quantità contabilizzate:
€/Kg 0,726*1.500 Kg = € 1.089,40.

compensazione prezzi
QUESITO del 09/03/2022

In relazione alla compensazione straordinaria dei prezzi, si chiede se l’art. 1 septies del d.l. 73/2021 conv. In legge n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, intenda:
- contratti per i quali l’oggetto del contratto è in corso di esecuzione, ossia per i quali non sia ancora intervenuta la fine dei lavori (interpretazione, in prima ipotesi, da noi ritenuta supportata dall’inquadramento dell’Istituto nell’art. 106 c.1 lett.a del Codice, anche con riferimento al tenore letterale dei commi 11 e 12 ed, a monte, dalla disciplina dell’appalto nel Codice Civile, Capo VII);
- contratti in corso di adempimento, per i quali, pur essendo conclusa la fase esecutiva con la fine dei lavori, non sia ancora intervenuta l’emissione del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e del relativo certificato di pagamento;
- contratti per i quali sia intervenuta l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ma non ancora la relativa approvazione, esplicita o meno (interpretazione sostenuta, in ottica di ampia applicazione dell'istituto, dalla delibera ANAC n. 63 dell’8/2/2022).
Grazie

Le normative di riferimento sono:
1. DL73/2021 conv. con L.106/2021 (in vigore dal 25/07/2021)  decreto Sostegni bis
2. DL 4/2022 in attesa di conversione (in vigore dal 27/01/2022)  decreto sostegni ter
Da una ricerca emerg dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile.
caro-materiali-interpretazioni-e-proposte-di-emendamento-al-dl-sostegni-ter:
“Ricostruire la disciplina applicabile alla revisione dei prezzi non è facilissimo. Idealmente si divide in due comparti:
- uno relativo ai contratti pubblici sottoscritti in esito a procedure poste in essere prima del 27 gennaio 2022, le cui prestazioni sono state eseguite e contabilizzate nel 2021,
- l’altro relativo ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a quella data.
I contratti sottoscritti in esito a procedure indette prima del 27 gennaio 2022, che dunque sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia nel mentre erano in corso, per ora possono godere della compensazione solo con riferimento alle lavorazioni svolte nel primo semestre 2021, in attesa delle quantificazioni che riguarderanno il secondo semestre del medesimo anno, e sono esclusi dal regime di compensazioni previsto con il Decreto Sostegni ter.”
Premesso questo, ci è parso di individuare un vuoto normativo per le procedure indette ed aggiudicate nel secondo semestre 2021, le cui prestazioni però saranno eseguite e contabilizzate nel 2022 [procedura Boito]: il legislatore a luglio 2021 disciplina la revisione prezzi per contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè 25 luglio 2021.
Che ne è delle procedure risalenti a luglio-dicembre 2021?
E dei contratti in esito a dette procedure stipulati dopo il Decreto sostegni ter (27/01/2022) che farà probabilmente riferimento a procedure indette dopo tale data?
I nostri dubbi permangono; pur ritendendo che il favor per l’equo trattamento imporrebbe di prevedere l’adeguamento dei prezzi tout-court a tutti gli operatori economici che sottoscrivano contratti di appalto dal Decreto sostegni-bis, non c’è effettivamente base normativa solida a sostegno di un tanto.

In una gara pubblica di Appalto Integrato, il progetto posto a base di gara (Progetto Definitivo) prevedeva tubazioni in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo Spiralato per condotte di scarico interrate. In fase di offerta migliorativa tali tubazioni sono state sostituite con tubazioni calcestruzzo armato vibro-compresso.
Considerato che nell’elenco dei materiali più significativi dell’Allegato 1 del Decreto 11 novembre 2021 del MIMS, non rientrano le tubazioni armate in calcestruzzo vibro-compresso e che la contabilizzazione delle tubazioni in calcestruzzo messe in opera avviene con i prezzi del progetto posto a base di gara, ovvero, facendo riferimento ai prezzi delle tubazioni in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo Spiralato, quest'ultime inserite nell'Allegato 1, si chiede se in fase di contabilizzazione dei lavori, la compensazione prevista all’art. 2 del citato Decreto 11 novembre 202 possa essere applicata alle tubazioni in calcestruzzo armato vibro-compresso messe in opera.

Con la presente si intende sottoporre alla Vs. cortese attenzione un quesito concernente il fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Sovente accade che l’esecuzione dei lavori non coinvolga soltanto l’operatore economico aggiudicatario, il quale, per determinate categorie di lavorazioni, potrebbe avvalersi di subappaltatori. E potrebbe accadere che talune materie prime siano acquistate direttamente dall’impresa subappaltatrice in vista della futura esecuzione della lavorazioni ad essa spettanti. L’art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.” Ferme restando tutte le condizioni per l’accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, il decreto dd. 30.09.2021, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e applicativo dell’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sancisce, all’art. 6, comma 1, che: “La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede a comunicare ai soggetti (n.d.r. “le stazioni appaltanti richiedenti”) indicati all’art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione”. Poste queste premesse, il nocciolo del quesito è il seguente: - , e a fronte dell’operatività dell’istituto che prevede la possibilità per la stazione appaltante di corrispondere l’importo delle lavorazioni direttamente al subappaltatore, può l’amministrazione procedente, in sede di assegnazione delle risorse provenienti dal Fondo, attribuire direttamente al subappaltatore, applicando, pertanto, l’istituto del pagamento diretto, la quota ad esso spettante, commisurata sulla quantità di materie prime da quest’ultimo acquistate?; - oppure è necessario che la stazione appaltante corrisponda l’intero importo all’operatore economico aggiudicatario (c.d. “appaltatore principale”), con la conseguenza che la regolazione dei rapporti economici tra l’appaltatore ed il subappaltatore debbano essere, poi, risolti con gli ordinari strumenti e rimedi di diritto comune?

Caro materiali-gruppo refrigeratore
QUESITO del 28/03/2022

Una ditta, con la quale abbiamo stipulato nel 2018 (con offerta presentata nel 2017) un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione ha richiesto ai sensi dell’art. 1 c. septies del DL 25/05/2021 n. 73 convertito in L 106/2021 la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’installazione di due split nel primo semestre 2021 per un importo pari ad € 3000 per ogni split facendo riferimento alla variazione percentuale prevista dal DM 13 del 11/11/21 per il gruppo refrigeratore.
L’allegato 2 del DM 13 dell’11/11/21 ha individuato per l’anno 2017 per il gruppo refrigeratore un prezzo medio di € 34.885,50 e una variazione percentuale di 11,19% per il primo semestre 2021. Applicando la formula contenuta nella circolare del MIMS del 25/11/21 si ottiene questo risultato:
11,19% (variazione percentuale) - 10% (alea) = 1,19%
1.19 (%) * 34.885,50 (prezzo medio refrigeratore) = 415,14
415, (euro) *2 (quantità)= 830,28
Applicando così la formula si riconoscerebbe alla ditta una compensazione sproporzionata rispetto al costo effettivamente sostenuto per gli split pari ad € 6000,00 (€ 3000,00 ciascuno).Infatti, a differenza degli altri materiali da costruzione in cui l’unità di misura è espressa in kg, mc o mq, per il gruppo refrigeratori si fa riferimento al n. delle macchine.
Quindi, si chiede se, in casi simili, si possa procedere ad un diverso accordo tra le parti in modo da ristabilire un’equa proporzione tra i costi sostenuti dalla ditta e la variazione percentuale che l’amministrazione deve riconoscere utilizzando nella formula di cui sopra e, così come proposta dalla circolare, il prezzo unitario di euro 3000 e cioè il costo degli split come da offerta del 2017, oppure la formula deve essere in ogni caso applicata alla lettera come sopra esposta.

L'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici prevede che, fino al 31 dicembre 2023, in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi (o invio degli inviti) siano stati pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Tale previsione rappresenta disciplina ad hoc per i lavori sull'aumento dei materiali. Ciò premesso si chiede se, per un appalto di lavori la cui lettera d'invito sia stata inviata antecedentemente al 28 gennaio 2022 (nella fattispecie 14/01/2022) e non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto, è possibile avvalersi della medesima clausola di revisione prezzi o, in caso contrario, se è vigente altra norma che preveda meccanismi di compensazione.

Questa Stazione Appaltante (SA) dovrà, a breve, attivare una gara finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro (AQ) per l'acquisto di materiale edile, valida da settembre 2022 a dicembre 2023. Il timore concreto è che la stessa vada deserta in ragione dell'impossibilità, da parte degli operatori economici (OE), al poter mantenere fissi ed invariabili i prezzi di decine di prodotti per un ampio periodo. Per tale ragione, l'SA, sta valutando la possibilità di disciplinare una revisione periodica dei prezzi pattuiti ad inizio AQ, riscontrando però diverse difficoltà operative nella gestione di tale istituto: come si potrebbe regolamentare la predetta revisione in maniera snella ed efficace? Esiste un attinente indice ISTAT, da poter prendere come riferimento semestrale e poter applicare a tutte le voci dei materiali? In alternativa, si potrebbe acquisire dall'OE una relazione dimostrativa dell'incremento dei prezzi applicati dai propri fornitori, facendola valutare ed eventualmente approvare da una commissione tecnica interna? Ten. Col. Filippo STIVANI.

È stato stipulato un contratto nel dicembre 2021 per lavori (€ 185.730,19), con consegna in data 15 settembre 2021, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020.
Nel novembre 2021 i lavori sono stati sospesi per una variante richiesta dall’amministrazione per migliorie all’impianto di illuminazione.
Nel frattempo, l’appaltatore chiede la revisione prezzi. Il capitolato speciale d’appalto prevede che le variazioni di prezzo sono valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni competenti, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. L’appaltatore non intende proseguire i lavori senza una revisione sostanziale e minaccia di chiedere la risoluzione contrattuale in danno ai sensi dell’art. 107 co 6 del Codice.
Si ritiene che:
- l’art. 1-septies del D.L. 73/2021 sia applicabile solo ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25/07/2021
- l’art. 29 del D.L. 4/2022 sia applicabile solo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi, avvisi o inviti a presentare offerta siano successivi al 27/01/2022 e antecedenti al 31/12/2023
- l’art. 25 del D.L. 17/2022 prevede che, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2/03/2022, entro il 30/09/2022, il MIMS determini le variazioni percentuali superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre 2022, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per tali materiali si procede a compensazioni come indicato nello stesso articolo
Se ne deduce che i lavori debbano riprendere sulla base dei prezzi contrattuali che potranno poi essere compensati a seguito del decreto che sarà pubblicato dal MIMS entro il 30/09/2022.
Si chiede se la norma sia stata interpretata correttamente e se via sia la possibilità di adeguare i prezzi contrattuali prima dell’esecuzione dei lavori.
Si chiede poi conferma che il comma 11 dell’art. 29 D.L. 4/2022 sia applicabile alle sole procedure avviate successivamente al 27/01/2022.

Servizio sanificazione, a seguito di nuova normativa riguardante l'emergenza sanitaria Covid-19, si chiede se è fattibile la sospensione del servizio in argomento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, oppure è necessario procedere a risoluzione del contratto.

Si chiede conferma che, il seguente ragionamento che la scrivente Stazione Appaltante (SA) vorrebbe applicare ad un caso concreto in fase di gestione, sia corretto: 1 - nel corso del 2^ semestre 2021 è stata ordinata la fornitura e posa di imposte ad un determinato importo; 2 - trattandosi di infissi, soggetti alle note problematiche di reperimento dei materiali per causa di forza maggiore (vedasi anche la Delibera ANAC n. 227 dell’11/05/2022) e conseguente aumento dei costi delle materie prime la ditta chiede, per poter eseguire la prestazione (ad oggi tali scuri non sono ancora stati installati), un adeguamento all'aumento dei prezzi dei materiali pari al 20%; 3 - da un'analisi del quadro normativo in vigore, l'SA riterrebbe tale istanza fondata, in ragione del combinato disposto dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito nella L. 106/2021, dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (non ancora convertito in Legge); 4 - la variazione del 20%, oltre ad essere in linea con la medesima percentuale espressa dal comma 3 dell’art. 26 del predetto D.L. “Aiuti”, rientrerebbe anche nelle variazioni percentuali medie indicate dall'allegato "1" del Decreto MIMS del 04/04/2022 pubblicato sulla GURI n. 110 del 12/05/2022; 4 - per quanto precede è intendimento di questa SA, accettare l'istanza presentata entro il 27/05/2022, farne approvare la congruità ad una commissione tecnica ed infine pagare la fattura utilizzando le somme a disposizione, derivanti da ribassi di gara e da altri interventi già collaudati. Si chiede conferma della correttezza del predetto ragionamento chiedendo altresì se, la fattura della distinta pratica d'incremento dei prezzi, debba essere pagata solamente al termine dell'esecuzione dell’ordinativo oppure prima, intendendo tale compensazione quale "sorta d’indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma". Ten. Col. Filippo STIVANI.

In merito al comma 1 dell’art. 26 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il cui penultimo periodo prevede che, nel caso in cui siano già stati emessi Stati Avanzamento Lavori (SAL) e i relativi Certificati di pagamento, in relazione a lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio e il 18 maggio 2022, debba essere emesso, entro trenta giorni decorrenti dal 18 maggio, un Certificato di pagamento straordinario che ridetermini, secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 1, l’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle medesime lavorazioni,

si chiede se la suddetta disposizione debba essere applicata anche alle lavorazioni per le quali sia stato emesso ed approvato, entro il 18/5/2022, il certificato di regolare esecuzione o il collaudo.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contrati, si chiede se il riconoscimento degli incentivi sia dovuto anche nel caso di affidamento diretto dei lavori.
Si ritiene che la dicitura “…in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara …” intende indicare univocamente un determinato importo di riferimento e non certo far dipendere l’incentivo dalla procedura di individuazione dell’esecutore dei lavori e/o servizi e/o forniture; una lettura dell’art. 113 c. 2 Codice contratti, che limiti il riconoscimento dell’incentivo in caso di affidamenti diretti, oltre a non rispondere alle finalità delle norma, comporterebbe la conseguenza che due situazioni esattamente uguali e diverse nella sola fase di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori, siano trattate in modo diametralmente opposto per tutte le attività che la norma intende incentivare a (fronte di assunzioni di ulteriori e diverse responsabilità), fatto contrario al fine del dispositivo e palesemente illogico.
Tale lettura è coerente con il parere espresso dalla Dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 20 luglio 2021 n. 1357, nel quale si legge che “… la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche …”.
Si chiede cortesemente un vs. parere al riguardo
grazie

L’art 26 del DL n. 50 del 17.05.2022 prevede che all’appaltatore sia riconosciuto un maggiore importo derivante dall’utilizzo dei prezzari aggiornato, al netto del ribasso e nella misura del 90 %, relativamente a prestazioni già eseguite e nei limiti delle risorse disponibili o che saranno erogate dal fondo.
Considerando che anche tale norma non sembrerebbe instaurare un rapporto di natura sinallagmatica e che il fondo in questione è lo stesso di quello previsto per la compensazione del 2021, si chiede se anche i maggiori importi da riconoscere ai sensi del suddetto art. 26 siano esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA analogamente a quanto previsto per gli importi riconosciuti a compensazione per le lavorazioni eseguite nel 2021 ai sensi dell’art. 1-septies del DL 73 del 25 maggio 2021 (in ottemperanza all’interpello n. 956-83/2022 all’Agenzia delle Entrate). Grazie

COMPENSAZIONE PREZZI
QUESITO del 17/06/2022

lavori: cup c25i17000080006 - importo qe € 1.638.316,23 di cui € 1.107.723,92 per lavori
finanziamento:
1) contributo da FinPiemonte a valere sul bando regionale per "l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli enti locali con popolazione superiore a 5000, codice bando IV4C.1 energia_enti locali, FERS 2014-2020" (sovvenzione € 277574,04 - assistenza rimborsabile € 336433,61)
2)contributo da GSE € 952739,94
3) avanzo di amministrazione: parte residuale
Modalità di rendicontazione: su leggi /bandi
Data di inizio-fine lavori: 15/04/2021-31/01/2022
Richiesta di compensazione formulate in data 27/05/2022 dall'impresa: € 43372,42 di cui € 5874,91riferite al 1semestre 2022
Somme di compensazione prezzi riconoscibili al 2 semestre 2021: € 37497,51
Somme a disposizione nel QE per imprevisti € 67902,02
Altre somme del QE non ancora impegnate ma ad utilizzo vincolato € 30058,22 ( completamento opere e verifiche di regolare esecuzione)
Importo riserve dell'impresa su contabilità finale € 150000,00
Modalità di pagamento delle riserve in caso di soccombenza: somme disponibili nel QE
Economie su lavori chiusi su fondi comunali € 0,00
Economie su lavori chiusi finanziati da contributi Ministeriali art. 1 c.29 L. 160/2019 pari a e 11967,29
QUESITI:
1)è corretto dichiarare che non ci sono somme realmente disponibili in quanto, ancorchè non ci siano impegni giuridici, debbono essere ritenute vincolate alle definizione delle riserve già formulate?
2) Nel caso la SA sia obbligata a usare il 50% sulle voci imprevisti, il predetto limite si applica una volta sola rispetto ai diversi decreti emessi dallo stato?
3) Nel caso l'appaltatore richiesta compensazioni per forniture non fatte direttamente (subappalto)le somme devono essere riconosciute comunque all'appaltatore?
4)Come ci si comporta nel caso in cui il Comune, soggetto attuatore, non è proprietario delle somme presenti nel QE il cui utilizzo deve essere autorizzato
5) è possibile chiedere tutte le compensazioni sul fondo MIMS

Buongiorno, nello specifico mi è stata inviata da una Ditta una istanza di compensazione ex art. 1 septies, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. In Legge 23 luglio 2021 n. 106) con la quale si chiede la compensazione per i maggiori oneri sostenuti dall’Impresa per le lavorazioni.
Premesso che l’offerta, l’aggiudicazione, il contratto e i lavori sono stati eseguiti e conclusi nel 2021.
L’allegato 1 al Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Anno 163 numero 110 in data 12 maggio 2022, fa riferimento alle variazioni dei prezzi relativi all’anno 2020 per il 2° semestre 2021.

Il quesito è questo:
Alla ditta è dovuta la compensazione dei maggiori oneri sostenuti in base all’ultimo Decreto anche se l’offerta, l’aggiudicazione, il contratto e i lavori sono stati effettuati nello stesso anno 2021?

Grazie
Geom. Claudio Costantini
Resp. Servizio Viabilità
PROVINCIA DI TERNI
3204315869

Buongiorno,
con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2022, considerato che l'obbligo di revisione prezzi introdotto dall'art. 29 D. L. 27.01.2022 n. 4 interessa anche i servizi, si ritiene che a fronte dell'aggiornamento dei corrispettivi dei lavori, debba necessariamente applicarsi anche il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) mediante ricalcolo della parcella tenendo conto del nuovo importo lavori determinato mediante applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 50/2022; l'incremento riguraderà solo la parte di lavori eseguiti dopo il 01.01.2022.
Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra rappresentato.
Grazie.

La scrivente Stazione Appaltante relativamente alla Sezione I -autodichiarazione di cui al DPR 445/2000- di cui all'inserimento sul Portale MIMS all'indirizzo https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/login della Richiesta di accesso al fondo per la compensazione dei prezzi II semestre 2021 CHIEDE una precisazione per il seguente punto contenuto nella predetta dichiarazione:
*è stata prodotta dall’impresa la documentazione giustificativa consistente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse (ove la Stazione Appaltante non ne disponga).
L'istanza presentata dalle Imprese per la compensazione prezzi II semestre 2021 è disciplinata dall’art. 1-septies del Decreto 25 maggio 2021 n. 73 che al comma 8, ultimo capoverso, recita espressamente: : [“…. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno delle lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori qualora la Stazione Appaltante non ne disponga”].
Per quanto sopra si chiede conferma se "con documentazione giustificativa" non venga anche contemplato l'invio da parte delle Imprese di giustificativi quali fatture, dichiarazioni di fornitori ecc.. atti a dimostrare i maggior oneri sostenuti.
Ciò premesso questa S.A. NON disponendo di altri elementi utili se non le sole "analisi" di cui sopra non è in grado di accertare se l'Impresa abbia o meno avuto questo aumento di prezzi nel periodo considerato.
La presente al fine di non porre la scrivente S.A. nella condizione di presentare suo malgrado una dichiarazione mendace.
Si resta in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro al fine del perfezionamento dell'inserimento ns. richiesta accesso al predetto Fondo entro il termine stabilito dal D.M MIMS 04.04.2022 e s.m.i. (27.06.2022)
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Cordiali saluti,
Il Responsabile del procedimento
Ing. Nicoletta Bernardis

In merito alla compensazione dei prezzi dei materiali, secondo l’art. 1-septies del D.L. 73 del 2021, si chiede se nel caso di finanziamenti regionali con fondi europei , sia possibile utilizzare, oltre agli imprevisti, anche le economie di gara derivanti dai ribassi offerti, disponibili sul Quadro economico post gara?
Si prega, se possibile, di rispondere con celerità vista l’imminente scadenza del termine utile per accedere ai fondi stanziati dal MIMS fissata al 27.06.2022, ore 12.00.
Certo di un celere riscontro porgo cordiali saluti.
Ing. Massimo Nocco

L’Art.26 del D.L.50/22 nel disciplinare un sistema di adeguamento dei prezzi tralascia di indicare qualsiasi modalità di contabilizzazione degli aumenti.
Nello specifico l’unico metodo che può essere adottato è quello della suddivisione contabile di cui all’art 14. (I documenti contabili) c.7 del D.M. 49/18 “7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.”
Ovvero servirebbero due contabilità, la prima riferita ai prezzi contrattuali e l’altra effettuata con prezzi aggiornati decurtando il relativo sal dell’importo del primo.
Di conseguenza andrebbero emessi due certificati: uno in base ai prezzi contrattuali e l’altro per la compensazione spettante.

Il comma 4, lettera b), dell’art. 26 del DL 50/2022 prevede che entro il 31 agosto 2022 debbano essere effettuate le richieste di accesso al fondo relativamente ai SAL concernenti lavorazioni eseguite/contabilizzate dal 1° gennaio al 31 luglio 2022. La norma fa riferimento sia ai SAL sia al momento di esecuzione/contabilizzazione delle lavorazioni. Si chiede come occorre comportarci se una lavorazione eseguita e contabilizzata nei primi 7 mesi del 2022 rientrerà in un SAL che sarà maturato successivamente al 31 di luglio (in quanto per emettere un SAL è necessario raggiungere un determinato importo). A quale finestra di accesso al Fondo si dovrà fare riferimento? E’ necessario, ma non sembra previsto dalla norma, emettere comunque un SAL straordinario, a prescindere dall’importo e in deroga alle previsioni contrattuali, entro il 31 luglio? Analogo problema ci sarà per lavorazioni eseguite tra agosto e dicembre e che saranno comprese in SAL del 2023. Grazie

Va pagata l'IVA all'appaltatore sull'importo netto della compensazione 2° semestre 2021 ex DL 73/2021?

Il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 stabilisce che per la compensazione vengano utilizzati i fondi:
a- Fino al 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
b- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante
c- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
d- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
Le somme identificate al punto b impongono una riflessione in merito all’impossibilità di utilizzarle per le redazione di varianti di cui all’art.149 del Dlgs 50/16, per i beni culturali, oltre alle modifiche contrattuali di cui all’art 106 c.2. Ciò potrebbe compromettere la corretta esecuzione delle opere.
Art. 149. (Varianti)
1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Di ciò si chiede conferma

In relazione ad una procedura di appalto di lavori lavori avente le seguenti tempistiche:
- determinazione a contrattare data: 10/12/2021
- determinazione avvio alla procedura di gara data: 23/12/2021
- pubblicazione Avviso per manifestazione di interesse data: 27/12/2021
- scadenza manifestazioni di interesse data: 12/01/2022
- pubblicazione procedura negoziata data: 18/01/2022
- scadenza presentazione offerte data: 02/02/2022
- determinazione di aggiudicazione data: 10/02/2022.

si chiede se trovano applicazione le recenti norme in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione (art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - articolo 25 del d.L. 1° marzo 2022, n. 17 - art. 26 del D.l. 17 maggio 2022, n. 50).

In caso contrario, essendo disponibili economie di gara all'interno del quadro economico, si chiede se è possibile e con quale modalità, ricorrere alla compensazione dei prezzi, non avendo tuttavia previsto negli atti di gara la possibilità di revisione dei prezzi.

Distinti saluti.

L’Art.26 del D.L.50/22 nel disciplinare un sistema di adeguamento dei prezzi tralascia di indicare qualsiasi modalità di contabilizzazione degli aumenti.
Nello specifico l’unico metodo che può essere adottato è quello della suddivisione contabile di cui all’art 14. (I documenti contabili) c.7 del D.M. 49/18 “7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.”
Ovvero servirebbero due contabilità, la prima riferita ai prezzi contrattuali e l’altra effettuata con prezzi aggiornati decurtando il relativo sal dell’importo del primo.
Di conseguenza andrebbero emessi due certificati: uno in base ai prezzi contrattuali e l’altro per la compensazione spettante.
Questo è l’unico metodo che consente un adeguato controllo della spesa ovvero per effettuare una corretta contabilità visto che alcuni prezziari (Regione Marche) presentano costi per la sicurezza, da non porsi a ribasso, inclusi in dette voci di costo.

caso
- Lavori appaltati con offerta e contratto nel 2014, ma non iniziati per varie problematiche
- Inizio effettivo dei lavori a gennaio 2022 con verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 1
- Redazione di perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 2 a marzo 2022 (nel quale verbale vengono inclusi anche i prezzi di cui al verbale n.1)
- Stato di Avanzamento lavori n. 1 emesso a fine marzo

Nel caso descritto, con lavori eseguiti nel 2022, si ricade nel DL aiuti (DL 50/2022).
Posto che risulta emesso il prezzario regionale infrannuale di cui all'art. 26 c.2, si deve procedere ad aggiornamento dei prezzi di progetto al nuovo prezzario per determinare i maggiori oneri

quesito:
Si chiede se, per il calcolo dei maggiori oneri di cui all’art. 26 c. 1 del DL 50, debbano essere aggiornati anche i nuovi prezzi concordati e sottoscritti nel 2022

Buongiorno,
si chiede di conoscere se siano dovute le compensazioni dei prezzi per le seguenti casistiche:
lavori eseguiti dal 1 gennaio al 18 maggio 2022 per i quali l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo sia intervenuta successivamente al 18 maggio;
lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, eseguiti e pagati entro il 18 maggio, per i quali non sia stato emesso il C.R.E., secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 15 del DM 49 del 7/3/2018.
Si ringrazia per l'attenzione si porgono cordiali saluti

A seguito dell'impatto sui quadri economici delle opere di cui alla normativa in materia di revisione prezzi, si chiede se anche le tariffe professionali debbano essere adeguate.
In particolare per le attività di progettazione (per l'adeguamento dei progetti in corso con l'aggiornamento dei prezzari ex DL 50/2022) e per le attività di direzione lavori.

Varianti
QUESITO del 10/06/2022

In un'approvazione di variante di progetto (approvato anni prima) come ci si deve comportare ai sensi del Dl. 50/2022 (cd decreto aiuti)? In particolare:

1) Prezzi presenti in contratti: se una Regione ha già approvato il prezzario 2022, facendo riferimento a quest'ultimo? Quindi non a quelle del 31 dicembre 2021 con un aggiornamento fino al 20%.

2) Nuovi prezzi non in prezzari: si fa un'analisi dei prezzi ma tenendo presente cosa? Il DL. 50/2022 si applica in questa circostanza? E come?

Buongiorno,
alla luce del DL 17 maggio 2022 n.50 (c.d. DL "Aiuti") ,come si aggiornano i prezzi che non sono presenti nel prezzario regionale (per esempio se si tratta di nuovi prezzi, prezzi compositi, opere a corpo, ecc.) ?
Si ringrazia per la collaborazione
comune di Monticello Conte Otto
ufficio tecnico LL.PP.
geom. Lucio M. Dalla Valle

Nell'anno 2012 è stata bandita la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare (appalto integrato complesso), mediante procedura aperta da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con contratto da stipularsi a corpo. L'intervento prevede la costruzione di un porticciolo per la piccola pesca. L'impresa che se l'è aggiudicato ha presentato un ribasso complessivo del 32,194% sull'importo dei lavori posto a base di gara. Successivamente i prezzi che sono stati utilizzati per redigere i computi metrici estimativi, sia del PD che del PE, presentano un ribasso rispetto al prezzario RAS 2008, diverso voce per voce (p.e. “pietrame in scapoli” rib. 37,71%; “scogli naturali” rib. 7,679%, “palancole” rib. 2,44%; etc.); pertanto il ribasso del 32,194% è da considerarsi una media dei ribassi delle singole voci. Tutto ciò premesso si chiede se, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento straordinario, e con riferimento quindi all'art. 26 comma 1, secondo periodo, del DL 50/2022, sulle voci del prezzario RAS 2022 vada applicato uniformemente il ribasso del 32,194%, ovvero vadano applicati i ribassi delle singole voci del computo metrico corrispondenti. La differenza tra gli importi che ne deriva è rilevante e determinante sulla prosecuzione dell'appalto. Grazie

Compensazione prezzi lavori pubblici
QUESITO del 08/07/2022

A seguito della entrata in vigore delle recenti disposizioni relative alla compensazione dei prezzi nei lavori pubblici ed in particolare con riferimento all'art.26 Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, questo ufficio richiede se per un appalto affidato tramite procedura negoziata previa indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare effettuato sulla base dei seguenti riferimenti temporali:
Pubblicazione avviso indagine di mercato in data 08/10/2021
Termine finale di presentazione manifestazione di interesse da parte degli operatori economici: 25/10/2021
Data di invio lettera di invito a presentare offerta : 18/01/2022
Termine finale di presentazione offerte: 07/02/2022
e che non contiene nei documenti di gara clausole di revisione prezzi, trovi applicazione l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, o altra norma che preveda meccanismi di compensazione dei prezzi.

Premesso che
• in data 17.02.2021, il Comune di San Severo, ha sottoscritto il CONTRATTO D’APPALTO PER L’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “SAN GIOVANNI BOSCO” DI VIA CAP. G. D’ORSI , n. 15994 , debitamente registrato.
• Il Cup di tale intervento è J78E15000010005 ed il Cig è 8272961762.


Considerato che alla luce del D.M. “Sostegni Bis”, convertito in legge n.106 del 23/07/2021, della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ,n.234/2021, e del D.M. “Sostegni Ter”, convertito in legge n. 73/2022, si inoltra richiesta di chiarimenti in relazione alle potenziali compensazioni da poter richiedere in virtù dell’appalto su citato.
Rilevato che : Il D.M. “Sostegni Bis”, convertito in legge n.106 del 23/07/2021, specifica infatti , al punto 1-septies che “…..per i contratti in corso di esecuzione alla data in vigore della legge di conversione del presente decreto…”, quindi antecedenti Agosto 2021, come nel caso di specie, “..Il MIMS rileva, entro il 31-03-2022 ed il 31-03-2022, con proprio decreto la variazioni percentuali, in aumento o diminuzione , ……..verificatesi nel primo e secondo semestre dell’anno 2021…..” , anche in deroga all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

L’appaltatore avrebbe dovuto presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 15 gg. dalla data di pubblicazione nella G.U. del suddetto decreto. In Tale periodo nulla è pervenuto alla S.A., dovendo utilizzare quanto previsto nell’art. 6 del decreto su citato ed in caso di insufficienza di risorse, L’Ente avrebbe avuto la possibilità di inoltrare richiesta al MIMS di accedere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2021.
Considerato che secondo l’art. 1 della L. 234/2021, comma 399, la spesa di 100 milioni di euro per accedere a tale fondo è autorizzata per il 2022, e il comma prima citato , nonché il comma n. 398, hanno modificato l’art. 1 septies del DL n. 73 del 25-05-2021, in relazione al fatto che la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L., ovvero annotate nel libretto delle misure o comunque posati, fino al 31-12-2021.
Dato atto che l’appaltatore ha presentato istanza alla S.A. in data 24-12-2022, per l’eventuale compensazione monetaria relativa all’aumento dei prezzi come indicati nel D.M. n. 4/2022, convertito in L. 73/2022, lo Scrivente ufficio, chiede gentili chiarimenti/riscontri urgenti al MIMS, in riferimento al contratto sottoscritto dalle parti in data 17.02.2021, così come specificato in premessa:
1. ovvero se , in caso di insufficienza della sommatoria data dal 50% degli imprevisti ed una ulteriore quota parte delle economie di gara, l’Ente debba inoltrare domanda al Ministero su citato solo in relazione al secondo semestre 2021 e non a periodi successivi.
2. Se l’iter avviato dall’impresa sia corretto, avendo la stessa inviato istanza alla stazione appaltante in data 24.05.2022.
Rilevato che in data 26.05.2022, lo scrivente ufficio ha inviato all’indirizzo assistenzasupportogiuridico@itaca.org richiesta di registrazione per inoltro richiesta di chiarimenti ed inoltre, all’indirizzo protocolloistanze@pec.mit.gov.it, richiesta di registrazione ,per potenziale inoltro al MIMS, di accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi.
Per quanto sopra anzidetto si inoltrerà tale richiesta di chiarimenti ai riferimenti in indirizzo e si caricherà a sistema la stessa nella sezione MIMS-Supporto giuridico.

Quanto per competenza.
Distinti saluti.

Il Rup.
Arch. Valentina Carbonaro.
IL Dirigente Area IV-VI e Patrimoniale
Ing. Benedetto E. di Lullo.

COMPENSAZIONE PREZZI
QUESITO del 31/05/2022

In seguito alla pubblicazione del DECRETO 4 APRILE 2022 ( G.U. 12/05/2022, N.110), in data 23 maggio 2022 è pervenuta la richiesta di compensazione dei prezzi da parte di una ditta appaltatrice per lavori eseguiti nel secondo semestre 2021, ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 (convertito in legge 23 luglio 2021, n.106).
La ricorrente si appella a tale istituto, ribadendo che per effetto inflattivo ha subito un pregiudizio economico ed è stata esposta a costi al alcun modo prevedibili al momento della presentazione dell’offerta (27/07/2021), oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale che esula dalle normali fluttuazioni di mercato.
Tenuto conto dell’ambito temporale di applicazione dell’istituto della compensazione prezzi, si chiede cortesemente un chiarimento in merito all’interpretazione dell’espressione “ per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (25 LUGLIO 2021).
A fine di una sintetica illustrazione della caso, si elencano di seguito gli atti e le date utili del procedimento:
 Lavori sotto soglia appaltati mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
 richiesta di preventivo inoltrata alla ditta ricorrente in data 22/07/2021;
 scadenza ricezione offerta in data 29/07/2021;
 offerta ricevuta dalla ditta ricorrente (ribasso offerto 8%) in data 29/07/2021;
 verifica requisiti, ammissibilità dell’offerta ed aggiudicazione dei lavori con Determina settoriale in data 09/08/2021;
 contratto di appalto sottoscritto in data 13/09/2021;
 verbale inizio lavori in data 06/10/2021;
 certificato ultimazione lavori in data 30/11/2021;
 liquidazione 1° SAL con Determina settoriale in data 07/12/2021;
 liquidazione saldo ed approvazione CRE con Determina settoriale in data 01/02/2022.
 nessuna riserva o richiesta di variazione dei prezzi è mai pervenuta durante l’esecuzione dell’appalto.
In virtù della numerosa legislazione intervenuta sull’argomento “caro materiali” e succedutasi fino ad oggi, si chiede se la compensazione dei prezzi è pertanto applicabile o meno al caso sopra esposto, visto che anche il recente Decreto 5 aprile 2022 “ Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”, all’art.2, comma 3°, lett.b) prevede l’inserimento, nella domanda di accesso al Fondo, dell’attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.
In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Spett.le Servizio Supporto Giuridico,
in merito all’oggetto si richiede con la presente Vs. autorevole parere in merito a quanto segue:
La scrivente Stazione appaltante in data gennaio 2021 ha bandito una procedura negoziata senza bando di cui art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in applicazione della Legge n. 120/2020, per l’esecuzione di lavori di manutenzione reti acquedottistiche e fognarie, suddivisa in n. 05 lotti, ad aggiudicazione separata, durata 365 giorni importo complessivo € 3.600.000,00, comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 365 giorni.
I cinque contratti sono stati regolarmente sottoscritti con n. 5 differenti Operatori Economici aggiudicatari del singolo lotto e per la durata di un anno con inizio in data 01/04/2021 e scadenza 30/04/2022.
I rinnovi hanno avuto luogo regolarmente alla scadenza di ogni singolo contratto con decorrenza 01/05/2022, scadenza 30/04/2023.
In data 17/05/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 17/05/2022 N. 50, con entrata in vigore il 18/05/2022, il cui articolo 26) reca “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.
Per la scrivente Stazione Appaltante risulta pacifico il riconoscimento dell’aggiornamento prezzi per i contratti di manutenzione stipulati in data maggio 2022 (rinnovo del contratto decorrenza 01/05/2022, scadenza 30/04/2023),
mentre non si ritiene di dovere riconoscere l’aggiornamento dei prezzi per i lavori di manutenzione per il periodo 01/01/2022 - 30/04/2022 in quanto trattasi di contratti conclusi e per i quali risultano emessi i relativi certificati di conto finale e di fine lavori) anche in considerazione del fatto che la disciplina, in vigore dal 18/05/2022, fa riferimento ai contratti di appalto in corso di validità citando espressamente l’articolo 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2022.
Ai fini della corretta applicazione della norma, si richiede Vs. autorevole parere in merito alla interpretazione della scrivente S.A. e come sopra dettagliata.
Ringraziando anticipatamente si porgono i migliori saluti.
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Ufficio Appalti e Contratti
13 giugno 2022

Con riferimento all’articolo di cui all'oggetto del quesito, si chiede se la normativa sia applicabile anche ai contratti stipulati da questo Ministero della Difesa (finanziati con fondi a bilancio Ministero Difesa) per i lavori da realizzare all’estero (nei Teatri Operativi ove prestano servizio i Contingenti italiani) ai sensi del Capo XII del DPR n. 236/2012 “INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE”, articoli da 78 a 87, in relazione ai quali gli operatori economici vengono selezionati facendo ricorso al MEPA o a mezzo di piattaforma ASP di CONSIP e per i quali nel computo degli importi da porre a base dell’affidamento sono utilizzati prezzari italiani (DEI o regionali).
Qualora il parere espresso da codesto Servizio fosse favorevole all’applicazione delle richiamate disposizioni per i lavori fuori dai confini nazionali, questa Direzione dei Lavori e del Demanio ritiene di stimare l’aumento dei prezzi utilizzando gli stessi prezzari DEI e Regionali già presi a riferimento aggiornati come da indicazioni dei commi 2 e 3 del menzionato art. 26 D.L. 50/2022

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 50/2022 che impone alle Stazioni Appaltanti la compensazione degli aumenti dei prezzi delle lavorazioni delle opere pubbliche realizzate e contabilizzate dal 1 gennaio 2022, considerato che tale calcolo e contabilizzazione deve essere necessariamente effettuato dal direttore dei lavori,
si chiede:
1) se la prestazione del Direttore dei Lavori debba essere considerata come aggiuntiva rispetto ai competenze proprie del professionista incaricato e, quindi, compensata;
2) In caso affermativo, come debba essere contabilizzata la prestazione;
3) In caso di assenza di fondi in quadro economico se è possibile accedere al fondo messo a disposizione dal MIMS

Si riformula il quesito n.1394 del 28/06/2022 in merito alla possibilità di predisporre delle varianti in aumento utilizzando i ribassi d’asta. Questo visto l’obbligo, imposto dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, di destinare tali risorse alla compensazione dei prezzi. Indirizzo già contenuto nella circolare MISM del 05/04/2022 dove viene sottolineato che la compensazione “deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione …omissis… e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies.”
Si chiede quindi se le somme a disposizione, derivanti da ribassi d’asta, debbano essere totalmente vincolate alla compensazione dei prezzi potendo ricorrere a varianti in aumento solo attraverso rifinanziamento dell’opera fatte salve le somme accantonate, nel quadro economico, per gli imprevisti.

Si rappresenta la seguente fattispecie:
Lavori aggiudicati con offerta presentata nel 2014 ma non iniziati per varie problematiche. L'effettivo inizio dei lavori avviene a gennaio 2022, previa redazione di perizia suppletiva e di variante, sottoscrizione atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con il quale vengono anche adeguati alcuni prezzi rispetto all'offerta originaria.
Nel caso descritto, con lavori eseguiti e contabilizzati nel corso 2022, trovano applicazione le disposizioni del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti): questa Stazione appaltante deve procedere all'aggiornamento dei prezzi di progetto al nuovo prezzario conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022. Si evidenzia che la Regione Sardegna ha provveduto ad emanare il prezzario regionale infrannuale di cui all'art. 26 c.2.
Quesito:
Si chiede se, per il calcolo dei maggiori oneri di cui all’art. 26 c. 1 del DL 50, debbano essere aggiornati tutti i prezzi o soltanto i prezzi che non sono stati adeguati e/o concordati con il verbale di concordamento allegato alla perizia suppletiva e di variante sottoscritta a gennaio 2022.
In quest'ultima ipotesi, si può ritenere la sottoscrizione della perizia e del verbale di concordamento prezzi nel corso del 2022 equivalente ad una nuova offerta, limitatamente ai prezzi in esso adeguati e/o concordati, presentata successivamente al 31/12/2021 e quindi esclusa dall'applicazione del D.L. 50/2022?

COMPENSAZIONE PREZZI
QUESITO del 25/07/2022

L'art. 26 del D.L. 50/2022 (ora L. 91/2022) prevede per lavori iniziati prima del 31/12/2021 l'emissione di certificati di pagamento straordinari nelle misure indicate dalla norma a fronte di stati avanzamento (SAL) emessi dopo il 01/01/2022 e " per i quali sia stato emesso il relativo certificato di pagamento " (CdP).
Se invece di un SAL è stato emesso lo STATO FINALE la cui liquidazione non avviene con emissione di CdP ma, come noto, mediante certificazione di regolare esecuzione (o di collaudo), la compensazione è dovuta anche in tal caso?
L'ipotesi interpretativa della Stazione Appaltante scrivente è che le norme che regolano i SAL e quindi le liquidazioni degli acconti, siano diverse da quelle che regolano lo STATO FINALE e che il legislatore trattando un "ristoro" abbia ritenuto di consentirlo solo e letteralmente per gli avanzamenti/acconti, anche per motivazioni di semplicità procedurale, per cui è sufficiente l'annotazione in contabilità del DL a autorizzare il RUP a certificare la esigibilità del pagamento (previe le verifiche di rito). Si resa tuttavia in attesa di più autorevole interpretazione.
cordiali saluti

Si avanza il seguente quesito in merito alla corretta applicazione dei decreti sulla compensazione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni. Il dubbio si riferisce all’applicazione della compensazione per lavorazioni i cui prezzi non sono riferiti a prezziari regionali ma sono stati ricavati in base ad una analisi prezzi di cui all’art.32 c.2 del dpr 207/10. Analisi conosciute dagli offerenti in quanto riportate nei documenti di gara.
Può accadere, quindi, che per queste voci di costo i prezzi elementari di alcuni materiali soggetti a compensazione siano, per varie ragioni, ben superiori a quelli rilevati dal Ministero.
A parere dello scrivente, in tali circostanze risulta contrario alla ratio della norma procedere ad una compensazione.
Di ciò si chiede conferma.

Il DL17 maggio 2022 , n. 50 all’art.26 definisce una sistema di compensazione dei prezzi basato solo sui prezzi regionali ed i loro aggiornamenti tralasciando gli altri metodi di valutazione delle voci di costo stabilite per legge. Infatti l’art.32 c.1 e 2 del dpr 207/10, ancora in vigore, stabilisce che si possono utilizzare:
- dai “vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.”
- Oppure “Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi”
Quindi in presenza di voci di costo determinate mediante analisi dei prezzi si ritiene che la relativa compensazione vada attuata in base all’art.29 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ovvero operando solo su voci elementari di costo non potendo raffrontare la voce di costo con i prezziari regionali che in genere riportano solo lavorazioni.
Di ciò si chiede conferma

Il DL17 maggio 2022 , n. 50 all’art.26 definisce un sistema di compensazione dei prezzi basato solo sui prezzi regionali e loro aggiornamenti tralasciando gli altri metodi, di valutazione delle voci di costo, stabilite per legge. Infatti l’art.32 c.1 e 2 del dpr 207/10, ancora in vigore, stabilisce che si possono utilizzare:
- dai “vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.”
- Oppure “Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi”
Quindi in presenza di voci di costo determinate mediante analisi dei prezzi si ritiene che la relativa compensazione vada attuata in base all’art.29 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ovvero operando solo su voci elementari di costo non potendo raffrontare la voce di costo con i prezziari regionali che in genere riportano solo lavorazioni.
Di ciò si chiede conferma

1)Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale la ditta ha offerto un materiale più performante rispetto a quello previsto in progetto (es tubazioni in ghisa al posto di quelle in PEAD previste in progetto, allo stesso prezzo), l’aumento di prezzo da valutare in base all’art. 26 del DL 50/2022 deve essere riferito al materiale offerto dalla ditta o a quello di progetto?
2)Con riferimento ai prezzi costruiti attraverso indagini di mercato, occorre procedere ad un aggiornamento dell’indagine stessa?
3)I costi della sicurezza, non oggetto di ribasso di gara, vanno anch'essi aggiornati?
4)Nel caso in cui, in fase progettuale, il progettista abbia effettuato una analisi del prezzo unitario nonostante la lavorazione fosse presente nel prezzario, per la determinazione del prezzo aggiornato come mi comporto? Utilizzo il prezzo presente nel prezzario aggiornato o procedo con una ulteriore analisi? nel caso utilizzi il corrispondente prezzo presente nel prezzario regionale, nella colonna “Num. Ord. Tariffa” inserisco il codice del progetto o quello del prezzario?
5)Nel prezzario aggiornato alcune lavorazioni hanno un codice differente rispetto al prezzario utilizzato in fase progettuale. In questo caso, nella colonna “Num. Ord. Tariffa” inserisco il codice del progetto o quello aggiornato?
6)L’importo dei SAL viene calcolato applicando il ribasso di gara al totale complessivo degli importi delle singole lavorazioni. Il file excel allegato nel portale, invece, impone di applicare il ribasso di gara all’importo delle singole lavorazioni e poi fare la somma. Dal punto di vista matematico, speso ci sono differenze di qualche centesimo. Come ci si comporta?
7)I SAL straordinari che contengono il conteggio delle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022 con i prezzi aggiornati, da chi devono essere firmati? solo dalla DL e dal RUP o anche dall'impresa?
8)se una ditta ha firmato la contabilita' finale apponendo una riserva legata all'adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022, e la riserva e' stata riportata dalla DL anche nel Certificato di Regolare Esecuzione, e' possibile chiedere l'accesso al fondo anche se il Certificato di Regolare Esecuzione e' gia' stato emesso e approvato?

Nel caso di un intervento nel quale parte delle lavorazioni sono state eseguite nel 2021 e parte nel 2022, e viene emesso solo un SAL pari al finale a fine lavori, sul portale occorre allegare, oltre al SAL pari al finale, anche un ulteriore SAL contenente solo le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022, in modo da avere riscontro, per quanto riguarda le quantita', con il SAL costruito con i prezzi aggiornati?

Ai fini dell'applicazione dell'art 26 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022 é possibile utilizzare il prezzario di una regione differente, se nel prezzario regionale locale non e' presente la voce di computo?

Nel caso una voce sia stata computata effettuando una indagine di mercato perche' non presente in nessun tipo di prezzario, per l'adeguamento prezzi bisogna procedere con una nuova indagine di mercato?

In merito alla piattaforma per la richiesta di accesso al Fondo di cui all'oggetto,
si chiede, se possibile, un chiarimento riguardo i quesiti sotto elencati:
- Cosa si intende per SAL denominato "SAL comprensivo degli adeguamenti" ? Si intende un vero e proprio SAL e quindi comporterà l'inserimento in contabilità delle lavorazioni con prezzi maggiorati ?
- Oppure si intende il solo calcolo della compensazione e quindi, negli allegati da inserire, per il "SAL comprensivo degli adeguamenti" si allegherà appunto il calcolo di tale compensazione ?
- Se invece è da inserire in contabilità dei lavori come è possibile NON applicare l'istituto della riserva (circolare 43362-25/11/2021) oppure vale solo per lavorazioni 2021 ?

- Siccome le "schede adeguamento prezzi" vanno compilate una per ogni intervento (quindi per 1 CIG una sola scheda),
se per lo stesso intervento (stesso CIG) sono emessi 2 SAL (per lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022) possono essere caricati tutti e 2 come file .zip ?

Relativamente gli appalti aggiudicati entro il 31/12/2021, con lavorazioni eseguite nel 2022 e certificato di regolare esecuzione approvato il 26/07/2022,è applicabile il riconoscimento alla ditta della maggiorazione degli importi di cui al D.l. 50/2022?

Nel caso di interventi appaltati entro il 31/12/2021, con lavorazioni eseguite nel 2022, con SAL del 2022 ma con CRE già approvato non è possibile presentare richiesta al fondo. In questi casi all'impresa non va riconosciuto nessun maggior importo e quindi non è applicabile la L.91/22?

Nel caso di interventi, sempre appaltati entro il 31/12/2021 con lavorazioni eseguite nel 2022, con SAL del 2022, e con CRE già approvato, per i quali per la compensazione la S.A. ha somme a disposizione e quindi non ha necessità di accedere al fondo, le Ditte hanno comunque diritto al riconoscimento dei maggiori importi o come nel caso precedente non risulta applicabile quanto previsto dall L.91/22?

Si chiedono con la presente alcuni chiarimenti generali relativi all’applicazione delle compensazioni ai sensi dell’art. 1-septies del DL 73/2021 e dell’art. 26 del DL 50/2022
A) Si chiede se è corretto non prevedere la compensazione nei due semestri 2021, ai sensi del DL 73/2021 art. 1-septies, per un contratto con offerta 2020, di un nuovo prezzo, concordato nell’anno 2021 (maggio) in fase di esecuzione lavori, derivante da analisi che tiene conto dell’aumento dei prezzi delle materie prime fino a quel momento documentate.
B) Si chiede conferma che, alla luce della recente risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 39 del 13/07/2022, la corresponsione delle somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore sia rilevante ai fini IVA, sia per le compensazioni calcolate ai sensi del D.L. 50/2022 che per le compensazioni calcolate ai sensi del D.L. 73/2021 art. 1-septies, e si chiede se l'importo corrispondente all'IVA possa essere oggetto di richiesta al fondo ministeriale.
C) Si chiede se, nel caso in cui l’appaltatore riconosca, o il Direttore dei Lavori abbia evidenza documentata (DDT, prove sui materiali, ecc.), che determinati prezzi di contratto, non aggiornati ai sensi del prezzario 2022, sono risultati comunque remunerativi rispetto alle lavorazioni eseguite, per diversi motivi, ad esempio l’avvenuto approvvigionamento delle materie prime in anticipo nel 2021, sia lecito stralciare tali lavorazioni dal calcolo della compensazione ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022.
D) Si chiede se, nel caso in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per determinate lavorazioni, la compensazione calcolata ai sensi del DL 50/2022 relativa ai prezzi di tali lavorazioni in subappalto vada corrisposta all’appaltatore o al subappaltatore.
Grazie

In relazione alle previsioni di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022 “Aiuti” in materia di compensazione dei prezzi per “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” si richiede a codesta Amministrazione di voler meglio precisare i limiti applicativi per tipologia di appalto.
Nello specifico se le previsioni del prefato articolo sono da ritenersi di stretta interpretazione o se possono trovare applicazione anche per gli appalti di forniture o per quegli appalti misti di forniture e lavori (nello specifico fornitura con lavori di posa in opera) ove la prestazione principale sia la fornitura.
Appare sicuramente illogica l’eventuale esclusione di dette tipologie d’appalto dal perimetro di applicazione della norma in quanto ciò non permetterebbe di compensare i prezzi pur aumentati di determinati beni. Ad esempio, lo scrivente Ente sarebbe impossibilitato a riconoscere il meccanismo di compensazione nel caso di una procedura di gara per la sostituzione di armamento ferroviario, appalto misto di forniture e lavori (fornitura con posa in opera) con prevalenza di fornitura, ove i prezzi di alcuni beni forniti (ad esempio, binari di acciaio) sono stati oggetto di eccezionali e rilevanti aumenti.
Ove si ritenesse non applicabile la disciplina in parola, si chiede se invece possa trovare applicazione, in corso di esecuzione del contratto di fornitura, quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come interpretato dall’art. 7, comma 2-ter e 2-quater, della Legge 79/2022, per quelle procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2022 che ha introdotto l’obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi e la cui legge speciale di gara comunque non la contenga.
Infine, si chiede quale strumento sia a disposizione delle Stazioni Appaltanti, alla luce del quadro normativo attuale, per permettere la compensazione/revisione dei prezzi per quegli appalti sia di lavori che di forniture e/o servizi banditi prima dell’entrata in vigore del citato D.L. 4/2022 e che, alla data attuale, siano stati aggiudicati ma non ancora contrattualizzati e per i quali il prezzo offerto dall’aggiudicatario non risulti più congruo tanto da garantirgli la giusta remuneratività. Ad esempio, se sia astrattamente possibile la stipula del contratto al prezzo offerto in sede di gara esplicitando una riserva in sede contrattuale o in sede di verbale di consegna dei lavori/fornitura o, ancora, se dopo la stipula del contratto, pur a condizioni non attualmente remunerative, risulterebbe applicabile il richiamato articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Ciò in quanto sembrerebbe che la normativa attuale, anche emergenziale, sia unicamente applicabile a quegli appalti già in fase esecutiva così residuando alla S.A., se non disponibili altri strumenti, unicamente la possibilità di valutare la revoca dell’aggiudicazione e quindi dell’intera procedura di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Questa Stazione Appaltante ha affidato lavori ad un’impresa, giusto contratto d’appalto in data 08/06/2021, a seguito di offerta prodotta il 22/02/2021.
A seguito dell’emanazione del DM 04/04/2022 l’impresa ha avanzato istanza di compensazione il 23/05/2022 ai sensi dell’ex art. 1 septies del D.L. 73/2021 convertito con Legge 106/2021 e s.m.i., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione Lavori nel corso del secondo semestre del 2021.
Premesso quanto sopra e stante che:
Per il caso in questione l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nello stesso anno solare 2021;
Ad oggi non è stato pubblicato dal MIMS uno specifico decreto che riporti i prezzi medi, per il primo semestre 2021, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori ad una percentuale stabilita, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento al primo semestre 2021;
La circolare del MIMS 25/11/2021 (Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) esclude dall’applicazione delle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
SI CHIEDE
nella considerazione che la norma di riferimento (DL 73/2021) non pone il divieto specifico della compensazione per contratti con offerta presentata nell’anno solare 2021 e conclusi nel medesimo anno e che, invece, tale divieto è riportato nella Circolare MIMS del 25/11/2021 (ma può una circolare introdurre un tale divieto nel silenzio della legge?),
un parere circa l’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 1-septies del DL 73/2021 alla fattispecie in oggetto e cioè ai contratti per i quali l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nel corso dell’anno solare 2021.

Per un appalto la cui offerta è antecedente al 31/12/2021 e i lavori sono stati eseguiti in gran parte nel 2° semestre del 2021 e solo in minima parte nei mesi di gennaio e febbraio 2022, senza emissione di SAL, è stata disposta dall’Ente la risoluzione contrattuale. Il DL ha emesso la contabilità delle opere eseguite al fine di redigere lo Stato di consistenza, il cui valore complessivo è risultato inferiore all’importo corrisposto all’impresa con l’anticipazione di cui all’art. 35, co.18 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto non è stato emesso alcun certificato di pagamento ed è stata richiesta l’escussione della polizza fideiussoria per il recupero delle somme eccedenti, anche se non ancora avvenuto.
Inoltre, parte dell’importo dei lavori eseguiti è in realtà non dovuto all’impresa appaltatrice ma al subappaltatore, al cui pagamento dovrà provvedere la S.A. ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a), recuperando l’importo dall’anticipazione concessa. Malgrado i solleciti avanzati all’impresa, ad oggi non è
Alla luce del contenzioso in essere e considerato il fatto che, con la concessione dell’anticipazione, è stato corrisposto all’appaltatore un importo maggiore rispetto a quanto dovuto per le opere eseguite e che, peraltro, parte di quest’importo spetterebbe al subappaltatore, si richiede parere in merito alla necessità di riconoscere l’adeguamento dei prezzi ai sensi del DL 17/05/2022 n.50 per le opere eseguite dal 01/01/2022, con l’emissione di un Certificato di pagamento straordinario, di cui l’Appaltatore ha avanzato richiesta formale.
Nel caso in cui si procedesse all’adeguamento dei prezzi nelle modalità previste dal comma 3 (incremento fino al 20% dei prezzari aggiornati al 31/12/2021) e, a seguito di emissione dei prezzari aggiornati nel 2022 dovesse risultare un incremento dei prezzi inferiore rispetto a quello concesso, quest’Ente non potrebbe recuperare a conguaglio le eventuali somme corrisposte in più, non essendo prevista emissione di ulteriori SAL.

In riferimento a quanto indicato dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, si chiede gentilmente, come applicare quanto indicato nel secondo periodo del comma 3 relativo al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1 atteso che il prezzario della Regione di riferimento annualità 2022 è stato pubblicato ad inizio luglio 2022 in una data successiva alla chiusura dei lavori avvenuta il 06 giugno 2022 e non è previsto, per ovvi motivi, successivo stato di avanzamento necessario per il conguaglio degli importi?
Nello specifico, nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nell'anno 2019, è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021.
Ad inizio aprile 2022 è stato emesso certificato di pagamento n.01 rispetto al quale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. citato è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% delle risultanze del prezzario Regione Campania aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori a mezzo di certificato di pagamento straordinario emesso a fine maggio;
In data 6 giugno 2022 è stato emesso stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra adozione 1° SAL e fine lavori.

Il caso particolare da cui nasce l’esigenza di avere opportuni chiarimenti, è un appalto integrato, il cui bando è stato pubblicato nel settembre 2013 e quindi per il quale vige il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.

Il contratto è stato affidato con il prezzario regionale anno 2011, nel rispetto di quanto prevedeva proprio il prezzario 2013 (Regione Calabria), che nelle sue premesse escludeva l’applicazione del nuovo listino per tutte quelle opere la cui progettazione risultava già in precedenza (alla nuova pubblicazione) avviata ed inclusa nelle programmazioni approvate dalle stazioni appaltanti.

I lavori (e i servizi di progettazione esecutiva)sono stati contrattualizzati nel luglio 2015 e poi effettivamente iniziati nel luglio 2016, il cui avvio è stato formalizzato attraverso alcune consegne parziali l’ultima delle quali è stata effettuata nel luglio 2017.

Per una serie di inconvenienti (anche alluvioni) e ritardi susseguitesi nel tempo, ad oggi i lavori sono avanzati di circa il 75% e la loro ultimazione è prevedibile per fine 2023 (trattasi comunque di un’opera complessa, distribuita su una lunghezza di circa 6 Km, che presenta una serie di difficoltà legate al fatto che la costruzione ricade quasi interamente nell’alveo di un torrente).

Alla data del 01/01/2022 l’importo dei lavori, riferiti al contratto originario (circa 44M€), ancora da realizzare ammontava a circa 14.500.000 €.

Ritornando alla norma della quale si chiede interpretazione, l’art. 26 c.1 sembra riferirsi a periodi temporali ricadenti dall’anno 2021 in avanti e non anche retroattivamente a tale anno.

In carenza di espressa indicazione su quale data fissare per l’inizio del calcolo di aggiornamento dei prezzi, una prima ipotesi potrebbe essere che le maggiorazioni da corrispondere si debbano circoscrivere all’importo differenziale fra i prezzi rilevati nel 2021 e quelli pubblicati dalla Regione Calabria nel 2022.

La questione diviene più dubbia, laddove si legge che “il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del codice dei contratti pubblici”, e ciò perché ad oggi gli unici aumenti rilevati dagli appositi decreti (previsti dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006) riguardano solo i prezzi fino al 31.12.2021 e quindi questo non può influenzare il calcolo del ristoro da liquidare.

Rimane dunque un residuo dubbio che il ricalcolo debba avviarsi a partire dall’anno su cui è basato l’elenco prezzi di appalto, cioè dal 2011, come peraltro fermamente sostenuto dall’esecutore dei lavori.

Una prima stima condotta con tale ultimo criterio, comporterebbe una maggiorazione degli importi residui da liquidare di circa il 100%, e ciò sembrerebbe spropositato e distante dalla ratio della legge, che dovrebbe essere quella di compensare in parte le imprese dalla consistente inflazione a cui sono stati sottoposti i prezzi di alcuni materiali da costruzione, limitatamente all’ultimo anno.

In tal senso si chiede con cortese ma estrema urgenza, una interpretazione della normativa.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si inviano cordiali saluti.

Questa Comune ha approvato i progetti esecutivi relativi ad opere pubbliche in periodo precedente alla pubblicazione del nuovo prezziario regionale 2022 e per le quali sono state predisposte le relative procedure di appalto.
In relazione all'intervenuta approvazione del nuovo prezziario, si chiede pertanto se i prezzi utilizzati per le lavorazioni inserite nei progetti esecutivi devono essere aggiornati prima dell'avvio delle procedure di gara o se invece sia possibile procedere sulla base dei progetti approvati inserendo la clausola di cui all'art.29 comma 1 lett. a) e b) del DL n.4/2022.
Per i progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione del livello esecutivo, non disponendo di somme disponibili sul quadro economico, si dovrebbe infatti interrompere l'iter di appalto, aggiornare il progetto, stralciare laddove possibile opere già inserite o eventualmente reperire altri fondi, con conseguente ritardo sui tempi di realizzazione dell'opera.
Se invece i progetti esecutivi approvati potessero essere appaltati con le clausole di cui al predetto D.L. n.4/2022, si potrebbe immediatamente cantierare l'opera, disporre dei ribassi d'asta per la compensazione derivante dall'aumento dei prezzi e laddove non sufficienti ricorrere agli strumenti indicati nel D.L. n.4/2022 e L.n.91/2022.
Si richiede inoltre se nel caso di ricorso a procedura di affidamento tramite appalto integrato ai sensi dell’art.48 della L.108/2022 sulla base del progetto definitivo, essendo anche in questo caso il progetto già approvato, si debba procedere all’aggiornamento dei prezzi preliminarmente all'indizione della gara o se l'aggiornamento possa essere rimandato alla fase di progettazione esecutiva.

Premesso che l’art. 26 del D.L. 18 maggio 2022, n. 50 con riferimento al direttore dei lavori prevede che:
- “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati” secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo art. 26” (comma 1);
- “Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione […] dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022” (comma 1);
- “Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato” (comma 3).

Premesso, altresì, che ai fini di procedere alle compensazioni per i maggiori costi derivanti dall´aggiornamento dei prezziari secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del cit. art. 26 DL 50/2022, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, ai sensi del comma 4 è prevista la possibilità per le Stazioni appaltanti di richiedere l´accesso ai Fondi di cui alle lettere a) o b), a copertura esclusivamente dei maggiori oneri derivanti alle Stazioni appaltanti per compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nulla prevedendosi in merito alla copertura di eventuali costi derivanti a titolo di corrispettivo per l´attività di contabilizzazione demandata a tal fine al Direttore Lavori.

Un tanto premesso, si chiede di voler chiarire se l´attività espletata dal Direttore Lavori ai sensi del citato art. 26 DL 50/2022, concretizzandosi in sostanza in un´attività di contabilizzazione, rientri nell´attività ordinaria di controllo contabile e di predisposizione dei documenti contabili demandate per legge al Direttore Lavori, in particolare ai sensi del Decreto 07 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. art. 13 e 14), e che, pertanto, per tale prestazione al Direttore Lavori non spetti alcun compenso aggiuntivo.

Tale impostazione appare in linea con il parere del 21 giugno 2022, n. 1371 con cui Codesto Ministero ha escluso la sussistenza di alcun meccanismo legislativo automatico di revisione dei compensi del DL in relazione alle compensazioni previste per gli appalti di lavori dall’art. 26 del d.l. 50/2022.
Nell´ipotesi in cui si ritenga, invece, che l’attività di contabilizzazione richiesta dalla sopra citata disposizione esuli dalle normali attività pertinenti la direzione lavori e che, quindi, al Direttore Lavori spetti un compenso aggiuntivo si chiede:

1. se l´onorario per tale attività possa essere liquidato a vacazione, previa stima da parte del Direttore Lavori delle ore e delle spese necessarie per svolgere la predetta prestazione ed attestazione da parte del RUP della congruità delle ore lavorative impegnate, e con applicazione del ribasso d’asta;

2. in caso di insufficienza delle risorse finanziarie per garantire la copertura del predetto onorario a quale fondo ed entro quali termini la stazione appaltante può presentare apposita istanza di accesso ?


Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.

Buongiorno, con la presente si intende sottoporre il seguente quesito:

Anche ai fini dell’ottenimento delle attestazioni SOA, le somme corrisposte agli esecutori di lavori pubblici a titolo di compensazione (ex art. 1-septies, D.L. 73/2021) ovvero adeguamento (ex art. 26, D.L. 50) per l’eccezionale aumento del costo dei materiali da costruzione concorrono a formare l’importo complessivo dei lavori da indicare nel certificato di esecuzione dei lavori? Oppure l’importo complessivo da indicare nel certificato medesimo deve essere individuato al netto delle somme corrisposte a titolo di compensazione/adeguamento?
Più in particolare, e facendo riferimento al file pdf in allegato (modello allegato B al DPR 207/2010 richiamato dal punto 11 delle INDICAZIONI OPERATIVE PER L’EMISSIONE DI UN CEL adottate da ANAC in data 24/6/2021 allegate) , si chiede se sia consentito inserire le predette somme nel “Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio” stante che il cit. modello alla nota 4. richiede l'indicazione degli "importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe" e dunque se per procedure analoghe debbano intendersi anche quelle derivanti da norme imperative di legge quali relativi alle compensazioni ex art. 1-septies D.L. 73/2021 o agli adeguamenti ex art. 26, D.L. 50/2022.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/22, si chiede quanto segue.
1) Se il pagamento degli importi spettanti debba essere fatto esclusivamente a favore dell'appaltatore, anche in presenza di lavorazioni eseguite dal subappaltatore e per le quali, nell'ambito degli ordinari SAL di contratto, si è proceduto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 c.13 del D.Lgs 50/2016, oppure se si debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.
2) Se il diritto ai maggiori compensi sussista anche per lavorazioni eseguite entro i 365 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta, oppure se si debba applicare, come regola generale, quanto previsto sia nella Circolare MIMS 25/11/21 (caro materiali I semestre 2021) che al comma 5 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (obbligo clausole di revisione dei prezzi) per cui "Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta".
3) Nel caso di prezzi contrattuali derivanti da analisi del prezzo contenenti sia prezzi elementari desunti dal prezzario regionale che da listini dei produttori, si chiede se sia corretto procedere all'aggiornamento del relativo prezzo attualizzando il valore di listino nella relativa analisi.

Con riferimento alla risposta fornita riportata in calce, si chiede al fine dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, rispetto a quale DATA deve valutarsi la conclusione dell'intervento: data di entrata in vigore del decreto o data di pubblicazione del prezzario. Poichè nel caso specifico alla data di entrata in vigore del Decreto i lavori non erano stati ancora conclusi e come indicato è stato emesso a fine maggio anche certificato di pagamento straordinario riferito al 1 SAL emesso in data antecedente alla data di pubblicazione del decreto. Con riferimento alla risposta fornita si evince che il caso in specie non è soggetto all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 seppur i lavori sono terminati ad inizio giugno con emissione di certificato di regolare esecuzione. In tal caso si chiede il procedimento da seguire per il recupero dell'importo riconosciuto nella misura del 20% delle risultanze del prezzario aggiornato alla data del 31 dicembre 2021?

risposta
RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, è applicabile agli interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Pertanto, nel caso di specie, qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione non potrà riconoscersi l'adeguamento prezzi di cui al suddetto disposto normativo; nel caso contrario, sarà opportuno procedere, prima della relativa approvazione, al riconoscimento del conguaglio nei confronti dell'operatore economico tramite l'emissione di un ulteriore SAL straordinario.

in riferimento a quanto all'oggetto, in caso di Nuovi prezzi presenti in appalto, o di prezzi non presenti nei prezzari oggetti di aggiornamento, i prezzi dei corrispondenti articoli va ricalcolato ricomputando gli stessi con i prezzi desunti dai nuovi prezzari? o si può applicare qualche differente criterio, esemplificatamente ma non esaustivamente un aumento percentuale forfettario? o si può aggiornare il singolo nuovo prezzo scorporando dallo stesso il prezzo di manodopera e dei materiali di cui alla categoria di lavorazione e valutarne il relativo apprezzamento a mezzo (ad esempio) dei mercuriali vigenti?

Questa SA ha bandito una gara di appalto in data 28/06/2022.
Per la redazione dei computi metrici, ha utilizzato: il listino prezzi della Regione Puglia "anno 2022 - rilevazioni percentuali del 1° semestre 2021" e, per le voci non presenti su tale listino, il listino DEI "impianti elettrici dicembre 2021", comunque inserendo in Capitolato la clausola di revisione prezzi.
La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 15/07/2022.
L'aggiudicazione è avvenuta il 07/09/2022.
Tenuto conto che, alla data del 31/07/2022, sono stati pubblicati sia il listino della Regione Puglia "anno 2022 - aggiornamento luglio 2022", sia il listino DEI "Opere elettriche - luglio 2022", si chiede:
- se, ai sensi del 3° capoverso del comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 50/2022, i prezzi di computo debbano essere aggiornati;
- in particolare, se detto aggiornamento riguardi sia quelli riferiti al listino ufficiale della Regione Puglia che quelli derivanti dal listino DEI.

Segnalo un problema connesso al Nuovo Prezzario Regione Lazio del Luglio 2022 (edizione in seguito a Decreto Aiuti del maggio 2022) relativo alle modalità di pagamento delle Manutenzioni Ordinarie negli appalti già affidati.
L’impresa affidataria di un appalto di manutenzione globale chiede l’applicazione di incrementi del 30% per la manutenzione Ordinaria in forza del NUOVO Prezzario Regione Lazio (luglio 2022), prezzario che oltre a incrementare i Prezzi ha anche provveduto a modificare le modalità di applicazione degli stessi per Manutenzione Ordinaria (+ 30 %).
evo Infatti segnalare che nel nuovo prezzario (Luglio 2022) è stata inserita una frase (contestabile a parere del richiedente) che identifica gli interventi di manut. Ordinaria come quei lavori che sono privi di progetto esecutivo.
Infatti, nel Capitolo denominato Modalità di applicazione (pag. III) si legge quanto segue:
“MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria, attinenti al mantenimento del bene, attraverso opere di riparazione dell'esistente, o di lavori di rifacimento di parti del bene che non necessitano di progetto esecutivo o di appendici specifiche al PSC, (…)”si applica al prezzario il 30% di incremento.
Si segnala che quanto sopra riportato è stato aggiunto solo nell’ultimo aggiornamento del Prezzario Lazio e mai prima d’ora.
Si desidera sapere attraverso quale fondamento giuridico (Regione e Provveditorato) sono state definite come MANUTENZIONE ORDINARIA quelle opere che non necessitano di progetto esecutivo.
Tale spiegazione è incoerente e non ha alcuna rispondenza nella definizione dettata nel Codice appalti 50/2016 né con D. lgs 380/2001.
Paradossalmente tutti i lavori non dotati di progetto esecutivo SONO DI ORDINARIA MANUTENZIONE (per definizione)?
Quali sono le procedure corrette per contestare (questa parte) del Prezzario?
E’ possibile per le gare già affidate non applicare quella parte del Prezzario (Avvertenze GEnerali) che è stata modicata?
Si ringrazia per i chiarimenti forniti.

Nell'allegato I e II è presente la voce "infisso in alluminio elettrocolorato".
Nei SAL è invece presente la voce di cui al listino regione Puglia E.017.007 "Fornitura e posa in opera di infisso per finestra e porte-finestra di alluminio......ossidato anodicamente........" Nell'allegato I e II è presente la voce "vetrocamera mm 4/6/4".
Nei SAL è invece presente la voce di cui al listino regione Puglia E.018.21 c "Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, .....................vetro camera spessore mm 3+3 - 15 - 3+3" AI FINI DELLA COMPENSAZIONE SI PUO' RITENERE ANALOGIA TRA LE VOCI SUDDETTE ?
Nell'allegato I e II sono presenti la voce "Tubazione in PVC rigido" e " Fili di rame conduttori" aventi unità di misura: kg
Nei SAL è invece presente la voce di cui al listino regione Puglia EL 004.003.f (Linea elettrica in cavo multipolare........) e EL 003.002.p ( Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC.......) aventi unità di misura ml.
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE SI DOVREBBE PROCEDERE ALLA CONVERSIONE DELLE SUDDETTE UNITA DI MISURA. TENENDO ALTRESI CONTO DELLA DIFFERENZA TRA I PRODOTTI MERCEOLOGICI (FILO DI RAME E LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE...). COME E' OPPORTUNO PROCEDERE?

In merito all’applicazione dell’art.26 comma 4 lettera b del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L 91/2022, avremmo necessità di chiarire alcuni dubbi. Il nostro Ateneo ha presentato richiesta di accesso al fondo con riferimento ai SAL afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall’01/01/2022 al 31/07/2022, valutata l’insufficienza delle risorse interne a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato art 26.
Nel nostro caso specifico si tratta del primo SAL di un lavoro più ampio.
Stiamo procedendo al pagamento del SAL relativo ai prezzi contrattuali a valere sulle risorse “interne” nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa mentre, mentre per il SAL riconoscibile per l’adeguamento riteniamo opportuno attendere gli esiti dell’attività istruttoria della Vostra Direzione per la quota per cui abbiamo fatto richiesta di accesso al fondo ai sensi dell’art. 26 comma 4 lettera b ultimo periodo.
La ditta alla quale abbiamo affidato i lavori, tuttavia, ha espresso la necessità di ricevere a stretto giro l’intero importo del SAL, comprensivo anche degli incrementi.
Al fine di evitare sospensioni o interruzioni dei cantieri, in attesa dell’esito dell’istruttoria o delle eventuali anticipazioni, si chiede quanto segue:
• Se abbiamo correntemente interpretato la norma, in sede di presentazione della richiesta di accesso al fondo, non considerando le risorse vincolate per i SAL successivi tra quelle disponibili a cui fa riferimento il punto b dell’art 2 comma 1 del DM 241/2022.
• Se possiamo anticipare il pagamento dell’intero importo del SAL riconoscibile per l’adeguamento impiegando anche le somme che abbiamo messo a copertura dei SAL successivi dello stesso lavoro.
• Alla luce di dubbi interpretativi sorti purtroppo dopo la chiusura della procedura, è possibile avere una più precisa indicazione delle tipologie di somme/accantonamenti da considerare nella lettera b dell’art 2 comma 1 del DM 241/2022?

per le operazioni di cui all'oggetto, nel caso di ricomputo delle opere con i nuovi prezzari, se un nuovo singolo prezzo di un singolo articolo risultasse inferiore al precedente prezzo di contratto applicato, va applicato il nuovo prezzo inferiore o si deve continuare a corrispondere il prezzo originale senza aggiornamento?

In merito alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 1 del DL 50/2022, con specifico riferimento all'emissione di un certificato di pagamento straordinario per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 18 maggio 2022, si chiede se tale disposizione è da applicarsi per i lavori ultimati entro la data del 18 maggio 2022, seppur il relativo certificato di regolare esecuzione o collaudo sia stato emesso ed approvato in data successiva al 18 maggio 2022.

in caso di concessione di progettazione e costruzione di opere ferroviarie e/o metropolitane, ai fini della revisione prezzi, si può assimilare la revisione alla revisione forfettaria che è concessa ai contraenti generali di RFI?

Per la liquidazione e pagamento della revisione prezzi 2022 è espressamente previsto l'emissione di SAL e certificato di pagamento.

SAL e certificato di pagamento sono necessari anche per il pagamento della compensazione prezzi 2021 ? La ritenuta a garanzia 0,5 % va applicata per entrambe le fattispecie ?

Spettbile,
L'impresa esecutrice richiede l'emissione del certificato di pagamento 1-bis unitamente al Primo Stato di Avanzamento Lavori avanzando richiesta di revisione prezzi, adeguando i prezzi utilizzati nel progetto esecutivo principale al prezzario regionale infrannuale emesso entro il 31/07/2022.
Nella fattispecie un prezzo, presente nel prezzario del progetto principale non trova riscontro nel prezzario infrannuale approvato dalla regione Puglia entro il 31/07/2022.

A tale prezzo va applicata la percentuale del enti percento che veniva applicata transitoriamente nelle more dell'aggiornamento del prezzario?
oppure
Si procede a determinare il nuovo prezzo sulla base di una analisi del prezzo?
Grazie e distinti saluti

REVISIONE PREZZI
QUESITO del 28/09/2022

L' ART. 29 DEL DL 4/2022 PRESCRIVE, AL COMMA 1, L'OBBLIGATORIETA' DELL'INSERIMENTO, NEI DOCUMENTI DI GARA INIZIALI, DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MEDESIMO.
ALLA LUCE DEL SUMMENZIONATO ARTICOLO SI CHIEDE:
QUESITO N. 1
SE IL MANCATO INSERIMENTO DELLE CLAUSOLE SUDDETTE NEI DOCUMENTI DI GARA PRECLUDE IN SENSO ASSOLUTO LA POSSIBILITA' DI RICONOSCERE LA REVISIONE DEI PREZZI O SE E’ POSSIBILE SANARE L’EVENTUALE MANCANZA IN SEDE DI STIPULA CONTRATTUALE
QUESITO N. 2
IN ASSENZA DI SPECIFICHE PREVISIONI CON RIGUARDO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART. 36, COMMA 2, lett. a) e b), DEL D. Lgs. 50/2016, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI, SI CHIEDE SE SI POSSA RITENERE CHE LA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI DEBBA ESSERE INSERITA NEL CONTRATTO (STIPULATO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DL 4/2022) O SE, PUR IN PRESENZA DI UN SOLO OPERATORE ECONOMICO CONSULTATO, DEBBA ESSERE RICHIAMATA NELLA LETTERA DI INVITO A FORMULARE UN RIBASSO

L’art. 26 del D.L. n. 50/2022 introdotto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e prodotti energetici, si applica agli appalti le cui offerte sono pervenute entro il 31-12-2021 in relazione alle lavorazioni contabilizzate dal 01-01-2022 al 31-12-2022.
Alla luce del summenzionato articolo si chiede:

Quesito n. 1
Se, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, è possibile applicare la compensazione dei prezzi alle migliorie proposte dall’appaltatore in sede di gara.

Quesito n. 2
Nel caso di risposta affermativa si chiede, altresì, di chiarire gli aspetti di seguito riportati:

a) Nel caso di proposta migliorativa afferente una nuova lavorazione non prevista nel progetto posto a base di gara ma introdotta come miglioria dall’operatore economico, si deve applicare la compensazione del prezzo?
Nel caso affermativo quale prezzo dovrà essere assunto a base della compensazione, se nell’elenco prezzi allegato al contratto d’appalto non vi è lavorazione corrispondente?
b) Nella fattispecie di una proposta migliorativa afferente ad una lavorazione già prevista nel progetto posto a base di gara il cui prezzo è contemplato nell’elenco prezzi al-legato al contratto d’appalto ed, ancora più nello specifico, nel caso in cui la miglioria proposta consiste sia nell’introduzione di un materiale diverso da quello di progetto sia nell’incremento delle quantità, per tale lavorazione è applicabile la compensazione del prezzo?
Nel caso affermativo il prezzo da assumere a base della compensazione sarà il prezzo unitario della lavorazione equivalente posta a base della gara e, quindi, contemplata nell’elenco prezzi allegato al contratto?

art 26 - revisione prezzi
QUESITO del 10/03/2022

In caso di appalti il ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale, va riconosciuta la revisione prezzi?
In caso di appalti in cui è scaduto il tempo contrattuale e non è stata concessa proroga, va riconosciuta la revisione prezzi?

L'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50 - cd Decreto aiuti - prevede dei meccanismi compensativi per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021. Il caso in esame riguarda un appalto la cui offerta è stata presentata nel febbraio 2022 (e quindi in un periodo non coperto dal decreto aiuti). Faccio presente che l'elenco prezzi è costituito da alcuni nuovi prezzi e dalla tariffa Lazio 2020, in vigore al momento della gara e oggi sostituita dalla Tariffa Lazio 2022.
Dovendo predisporre una perizia di variante, per quanto non riportato in elenco prezzi, devo far riferimento alla Tariffa Lazio 2020 (valida al momento della gara e parte degli elaborati contrattuali) oppure devo riferirmi alla Tariffa Lazio 2022?
Inoltre, è possibile procedere all'aggiornamento di alcuni nuovi prezzi, già presenti in elenco prezzi per aggiornarli agli attuali prezzi di mercato, o bisognerà attendere l'uscita di un decreto che preveda compensazioni specifiche per gli appalti al momento esclusi dalla finestra temporale del D.L. 17 maggio 2022?

art 26 del 50/2022 revisione prezzi
QUESITO del 03/10/2022

In riferimento a quanto all'oggetto, in caso di contratti già soggetti ad adeguamento istat va comunque effettuata la revisione prezzi?
Se l'adeguamento istat è stato applicato dalla data originaria della convenzione al momento della stipula dell'atto applicativo (relativo al singolo lotto) e/o alla data di consegna di un lotto va applicata la revisione prezzi e se si da che data?

Adeguamento prezzi
QUESITO del 07/10/2022

Dato atto che l’amministrazione Comunale deve procedere all’adeguamento prezzi relativamente all’appalto: “CUP E19J20000000004 – CIG 9017666D62 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2”.
PREMESSO
1) Vista Det. n°1034 del 16/12/2021: “CUP E19J20000000004 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI FINALIZZATI ALL’INDAGINE DI MERCATO.”
2) Vista la Det. n°185 del 07/03/2022: “CUP E19J20000000004 – CIG 9017666D62 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALLA DITTA” dalla quale risulta che:
• Per l’appalto è stata utilizzata la piattaforma telematica “ACQUISTI IN RETE” della “CONSIP.
• La RDO n°2931560 del 16/12/2021 prevedeva la presentazione delle offerte da effettuare entro le ore 09:00 del giorno 12/01/2022.
• Il capitolato speciale d’appalto prevedeva: << ARTICOLO 4 (Variazione dell’importo contrattuale) 1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 2. […]>>
• Non è ancora stata effettuata la consegna dei lavori
3) Visto il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), art. 26, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91:<< <>.
4) Dato atto che, ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la Regione Piemonte ha pubblicato il “prezziario straordinario luglio 2022” (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022).

CON LA PRESENTE SI DOMANDA:

E’ corretto procedere all’adeguamento dei prezzi utilizzando il “prezziario straordinario luglio 2022” (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) oppure è necessario attendere un nuovo decreto?

L'aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori, affidato tramite Procedura aperta ex. art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D.lgs50/2016, avendo offerto in sede di gara delle migliorie al progetto esecutivo, chiede che anche su questi lavori, che verranno realizzati nel secondo semestre 2022, venga riconosciuta la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50, pari alla differenza di costo calcolata utilizzando il Prezzario Regionale Lombardia 2022, edizione infrannuale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 6764 del 25 luglio 2022, rispetto al valore che tali interventi migliorativi avevano al momento di presentazione dell'offerta (27.01.2020).
Si chiede pertanto se sia giusto riconoscere la compensazione prezzi anche su lavorazioni che in sede di gara erano state offerte a titolo gratuito come migliorie al progetto esecutivo approvato e che sono stato oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

IN UN APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 LEGGE 91/2022, QUALORA LE LAVORAZIONI PER LE QUALI E' STATO NECESSARIO RICONOSCERE LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI, SIANO STATE ESEGUITE DA SUBAPPALTATORI CHE, AI SENSI DELL'ART. 105 D.LGS 50/2016 DEVONO ESSERE PAGATI DIRETTAMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CHIEDE SE SI DEVE PROVVEDERE AL LORO PAGAMENTO DIRETTO OPPURE L'INTERO IMPORTO VA VERSATO ALL'APPALTATORE?
GRAZIE

SIAMO un Comune.
Abbiamo un contratto di lavori (contributo confluito nel PNRR) la cui gara è stata avviata nel mese di aprile 2022. Il lavoro è stato aggiudicato il 09/05/2022 ed è stato appaltato con il prezzario Lazio 2022 a marzo.
Successivamente è stata fatta la consegna lavori il 29 maggio, data, quindi, successiva all’entrata in vigore del D.L. 17.05.2022 n.50.
Nel frattempo è entrato in vigore il nuovo prezzario Lazio relativo all’aggiornamento infrannuale della Regione Lazio.
Il lavoro è ultimato 18/08/2022 e l’impresa ha chiesto revisione prezzi ai sensi del D.L. 17.05.2022 n.50.
Possiamo riconoscere all’impresa la revisione dei prezzi oppure il D.Lgs 50/2022 non può essere applicato in quanto gara avviata prima del 18 maggio 2022? Ed in questo caso non si può riconoscere alcun riconoscimento per aumento prezzi?

In caso di esplicita rinuncia dell'impresa che avrebbe diritto al meccanismo di cui all'articolo in oggetto, può la Stazione appaltante omettere l'aggiornamento ai nuovi prezzari?

L'aggiornamento ai nuovi prezzari e la presentazione dei sal con gli aggionamenti è in carico alle Direzioni dei Lavori?

Nel caso di espressa rinuncia dell'impresa esecutrice la stazione appaltante può non procedere all'aggiornamento ai nuovi prezzari per un appalto in corso? quesito già posto in modo erroneo con progressivo 1570. In definitiva l'appaltatore può richiedere di non procedere all'applicazione dei prezzari aggiornati al 2022?

Buongiorno,
la presente per chiedere se, in caso di subappalto con pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, si debba pagare direttamente al subappaltatore anche la compensazione ex art. 26 del D.L. 50/2022 di sua spettanza.
Grazie
Cordiali saluti

Buongiorno con la presente siamo a porre il seguente quesito: Siamo nelle fasi conclusive di un intervento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha le caratteristiche per poter rientrare nel DL 50/2022.

Dello stesso intervento abbiamo gia' provveduto ad effettuare richiesta di accesso al fondo per le lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/07/2022, e prevediamo di effettuare procedura analoga per le lavorazioni svolte dal 01/08/2022 al 31/12/2022.

Il decreto di finanziamento prevede, pero', la rendicontazione entro il 31/12/2022, pena la perdita del finanziamento. Di conseguenza, entro tale data dovremo sottoscrivere ed approvare il certificato di regolare esecuzione, condizione che, se verificata, nella fase di richiesta di accesso al fondo precedente, non permetteva di espletare la richiesta.

Come possiamo procedere per effettuare la richiesta al fondo relativa alle lavorazioni effettuate dal 01/08/2022 al 31/12/2022, evitando contestualmente di perdere il finanziamento?

Richiesta chiarimenti dell'art.29 comma 5 del D.L. 4 aprile 2022.
in relazione al dettato dell'art.29 comma 5 del D.L. 4 aprile 2022 covertito con modificazioni dalla L.28 marzo 2022 n.25 << 5. sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta>>.
si chiede l'esatta interpretazione della dicitura < anno solare> ovvero se la stessa è da riferirsi a giorni 365 dalla data di prsentazione dell'offerta, o, invero, è riferibile al solo periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dele medesimo anno di presentazione del'offerta.
esempio
Offerta presentata il 15 giugno 2021
a- sono escluse le opere contabilizzate entro il 15 giugno 2022 (anno solare inteso di 365 giorni dall'offerta);
b- sono escluse le opere contabilizzate entro il 31 dicembre 2021 (anno solare inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre)

Lavori di adeguamento sismico di un edificio regionale sede di uffici. Affidamento mediante procedura negoziata. Lettera di invito inviata in data 24/03/2022. Offerta aggiudicatario datata al 12/04/2022. Lavori consegnati il 18/07/2022. In base all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 – Legge di conversione n. 25 del 28/03/2022 la revisione dei prezzi prevista nel bando di gara e nel contratto di appalto dovrebbe prevedere la compensazione dei prezzi per i soli materiali impiegati da determinarsi in base a successivi decreti ministeriali secondo rilevazioni ISTAT. Considerato che gli attuali incrementi complessivi dei prezzi delle lavorazioni sono dovuti non solo al caro materiale (considerato dal DL 4/2022), ma anche al caro energia. Considerato altresì che l’appalto in essere ha come lavorazioni principali la fornitura e posa in opera di cemento e ferro per uso strutturale i cui prezzi stanno registrando notevoli incrementi a causa dei citati rincari, si chiede se fosse possibile procedere direttamente all’applicazione per tali lavorazioni (acciaio e cls) delle voci prezzi aggiornate nel prezzario regionale 2022 adeguato ai sensi del DL 50/2022

dato che un impresa vorrebbe rinunciare all'applicazione dei nuovi prezzari per le opere in corso, vorremmo sapere se tale possibilità è ammessa su esplicita richiesta del contraente.
Saluti

Il sal con con i nuovi prezzari va emesso dalla DL (pertanto deve lo stesso provvedere all'aggiornamento dei nuovi prezzi)? e se si è previsto compenso aggiuntivo per la loro prestazione?

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs 50/2022, si chiede se, nel caso di una procedura di affidamento di lavori aggiudicata definitivamente a Settembre 2022 (l'offerta è stata presentata ad inizio 2022), è obbligatorio procedere con l'aggiornamento prezzi posti a base di gara (facendo riferimento al Prezziario regionale aggiornato a Luglio 2022), tenendo conto che i lavori non sono stati ancora consegnati all'Impresa appaltatrice e che il primo SAL potrebbe essere emesso verosimilmente nel primo trimestre del 2023.
In tal caso come si procederà nella redazione del Certificato di pagamento? E' necessario specificare la quota relativa all'importo contrattuale e la quota relativa alla compensazione prezzi in base al Prezziario regionale aggiornato a Luglio 2022?

In una procedura di gara aperta di lavori l'Ente ha valutato, ab origine, di porre a base di gara i prezzi unitari del Prezziario Regionale 2019 ribassato del 23% (indicandolo nell'elaborato elenco prezzi unitari e nel CME del Progetto Esecutivo). La circostanza non è stata contestata e/o messa in discussione dagli operatori economici partecipanti e dall'aggiudicatario che ha offerto l'ulteriore sconto dell'8,77% determinato sulla scorta dell'importo già scontato a base di gara. Come si applica ora la compensazione prevista dal DL 50/22: sulla differenza tra i Listini Prezzi 2019-2022 puri (e quindi lo sconto del 23% posto dall'Ente a base di gara si somma al ribasso formulato in sede di offerta) o sulla differenza tra il listino 2022 e il listino 2019 con sconto 23%?
Grazie

DIRETTORE LAVORI - NUOVI PREZZARI
QUESITO del 25/10/2022

alcuni direttori dei lavori (esterni) sostengono che non spetta a loro l'emissione dei sal corretti ai nuovi prezzari, ma è un compito della Stazione appaltante. Vorremmo sapere a chi tocca la formulazione degli aggiornamenti (in particolar modo dei nuovi prezzi), per i sal correnti e se qualcosa è dovuto alle Direzioni dei lavori per tali attività nel caso sia un compito loro. saluti Ps il quesito era già stato formulato e la risposta è urgente ai fini di organizzare il lavoro nei tempi previsti dalla Legge

DIREZIONE LAVORI - REVISIONE PREZZI
QUESITO del 26/10/2022

in merito al quesito 1571 ed alla relativa risposta, le attività poste a carico della direzione dei lavori, di revisione prezzi e successiva emissione dei sal aggiornati, è oggetto di compenso suppletivo per la direzione dei lavori esterna, o tale attività è già ricompresa nella parcella riconosciuta alla DL?

CONCESSIONARI - NUOVI PREZZARI
QUESITO del 27/10/2022

l'aggiornamento ai nuovi prezzari va corrisposto anche ai concessionari di sola costruzione ed ai General contractor o solo agli appaltatori?

L'aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori, affidato tramite Procedura aperta ex. art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, avendo offerto in sede di gara delle migliorie al progetto esecutivo, chiede che anche su questi lavori, che verranno realizzati nel secondo semestre 2022, venga riconosciuta la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50, pari alla differenza di costo calcolata utilizzando il Prezzario 2022, edizione infrannuale regionale, rispetto al valore che tali interventi migliorativi avevano al momento di presentazione dell'offerta nell'anno 2021. Si chiede pertanto se sia giusto riconoscere la compensazione prezzi anche su lavorazioni che in sede di gara erano state offerte a titolo gratuito come migliorie al progetto esecutivo approvato e che sono stato oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

In relazione alle previsioni di cui all'articolo 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, e ss.mm.ii., in materia di compensazione dei prezzi, si richiede cortesemente di voler meglio precisare i limiti applicativi della suddetta norma in ragione di un appalto misto con componente lavori pari al 60% dell'importo complessivo, 20% servizi, 10% forniture con posa in opera, 10% forniture a piè d'opera presso i magazzini aziendali.
In particolare lo scrivente RUP ha ritenuto ammissibile la compensazione dei prezzi esclusivamente per la componente lavori e per quella relativa alle forniture con posa in opera, atteso che tali forniture con posa producono un'opera sostanzialmente analoga a quella della componente lavori.
E' stata invece esclusa dal perimetro della compensazione prezzi la componente relativa ai servizi, alle forniture a piè d'opera presso i magazzini aziendali e quella relativa agli oneri della sicurezza.
Tutto ciò premesso si chiede cortesemente di confermare se l'operato sia condivisibile ovvero se, nella fattispecie d'appalto sopra emarginata, le previsioni di cui al citato art. 26 siano da estendersi anche alle componenti dell'appalto relative alle forniture a piè d'opera presso i magazzini aziendali, ai servizi e agli oneri della sicurezza.

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si formula il seguente quesito:
Premesso che, in data 26/04/2021 è stato aggiudicato l’appalto in oggetto, e con Rep. n. 297 del 16/06/2021 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto. In data 31/08/2022 è stata presentata formale richiesta di accesso al fondo, di cui all’art. 26, comma 4, lett. b) del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, a far data dall’1 gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.
Inoltre, nel secondo semestre 2022 risultano effettuate ulteriori lavorazioni, e pertanto andrebbe emesso un ulteriore SAL in deroga con successiva richiesta di accesso al fondo, in quanto l’ente non ha la disponibilità economica.
Ciò premesso, si precisa altresì che, le opere saranno concluse nel secondo semestre 2022 e, pena la perdita del finanziamento, devono essere collaudate o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/12/2022.
Nelle FAQ aggiornate al 19/08/2022, la n. 19 precisa che, qualora sia stato approvato il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, la richiesta di accesso al fondo non può essere inoltrata.
Pertanto, con la presente si chiede alla S.V. un riscontro su come l’ente possa procedere con la richiesta di accesso al fondo per le lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2022, qualora fosse emesso e approvato il Collaudo e/o il Certificato di Regolare Esecuzione, pena la perdita del finanziamento.

Per quanto riportato ai quesiti 1604 e 1615, quindi ai concessionari di sola costruzione si applica quanto all'art. 26 del 50/2022?
Se si la revisione dei prezzi è quindi a farsi da parte della Direzione dei lavori?
Grazie

In riferimento al Quesito n. 1244 di data 21.03.2022 concernente il pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 nel caso di compensazione prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 1-septies del decreto legge 25.05.2021 n. 73, con la presente si chiede se la medesima interpretazione possa essere estesa anche nel caso di adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con la Legge 91/2022.

Con la presente si chiede una conferma della corretta applicazione della compensazione prezzi da riconoscere per l’incremento dei materiali, per gli stati di avanzamento lavori emessi nell’anno 2022, ma afferenti lavorazioni che sono state svolte a cavallo tra il 2021 e i 2022. In questi casi, si chiede se è corretto procedere facendo attestare al Direttore dei Lavori, quali lavorazioni dello stato di avanzamento in oggetto erano ricadenti nell’anno 2021 e quali nell’anno 2022, in base alle annotazioni del giornale dei lavori che riporta le date di esecuzione delle lavorazioni effettuate e di conseguenza applicare per le lavorazioni svolte nel 2° semestre del 2021 la compensazione prezzi prevista ex art. 1 septies del d.l. 73/2021 convertito con l. 106/2021 e per le lavorazioni svolte nell’anno 2022 la maggiorazione prevista dall’art. 26 del DL 50/22 con l’emissione di un certificato straordinario. In questo caso il certificato straordinario non ricomprenderebbe tutte le lavorazioni del sal emesso nel 2022, ma solo quelle effettivamente eseguite in tale anno. Si chiede con cortese sollecitudine una conferma della correttezza della modalità del calcolo dell’incremento sopra descritto. Cordiali saluti

In riferimento alla “Tabella dei materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all’8% verificatasi nel 2° semestre 2021 rispetto al prezzo medio dell’anno 2020” e nello specifico in relazione al materiale indicato “Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100”, vista la sigla PE 100 indicata, si chiede se è possibile applicare l’incremento del prezzo indicato a tutte le tubazioni realizzate in PEAD, seppur non in pressione, in considerazione del fatto che il materiale “polietilene ad alta densità” è notevolmente aumentato indipendentemente dalla tipologia di tubazione. In particolare si chiede se è corretto applicare tale incremento anche alla “Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione per fognature”, realizzate in polietilene ad alta densità ma non identificata con la sigla PE100 (in genere applicata sulle condotte in pressione). Analogamente se possibile applicare l’incremento del materiale “tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici” ai “tubi in polietilene ad alta densità corrugati per impianti elettrici” essendo dei materiali del tutto simili. Certi di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

richiesta compensazioni
QUESITO del 18/11/2022

In relazione alla compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art.26 comma 1 del decreto 50/2022, per un appalto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di una scuola si chiede se è possibile riconoscere all'impresa le compensazioni considerato che:
- la gara è stata avviata con RDO in data 05.08.2019;
- la gara è stata aggiudicata con determina di aggiudicazione definitiva e nulla osta alla stipula in data 04.12.19;
- il contratto d'appalto firmato in data 17.12.2019;
-lavori avviati in data 23.11.2020;
-fine lavori in data 08.02.2022;
-certificato regolare esecuzione redatto in data 05.05.2022;
- determina di Approvazione stato finale- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione del 19.08.2022

RAI è soggetta alla disciplina delle SpA ex art.63 d.lgs.208/2021 e, in quanto emittente strumenti finanziari quotati, redige il bilancio con standard IFRS. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, co.1096, l.205/2017, non è soggetta alle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, contabilità e finanza discendenti dall’inclusione nell’elenco ISTAT. Tale peculiare natura giuridica, affine - salvo limitati aspetti - a quella di una SpA ordinaria, fa ritenere inapplicabile a RAI, anche in base al criterio di specialità, l’art.26 del Decreto Aiuti. Del resto, ove il legislatore ha inteso includere le SpA, lo ha fatto espressamente (cfr. co.12). L’inapplicabilità si evince sin dal co.1 ove, nel descrivere le risorse utilizzabili, si prevedono istituti tipici della contabilità delle PA, incompatibili con quella privatistica di RAI. Né possono soccorrere i criteri di armonizzazione ex d.lgs.91/11, non applicabile a RAI ex l.205/17. Nel dettaglio, RAI opera in corso di esercizio nel rispetto di obiettivi di budget approvati dal CdA per preservare l’economicità della gestione in termini di risultato economico e sostenibilità della PFN. Ogni obiettivo previsionale non è autonomo ma concorre, insieme agli altri, al conseguimento del risultato economico-finanziario complessivo ed è aggiornato in corso di esercizio. La gestione economico-finanziaria di RAI, come qualsiasi società commerciale, è quindi caratterizzata da dinamicità: i miglioramenti registrati su singole iniziative sono usati per compensare tendenze negative su altre aree. Ciò a maggior ragione per il 2022, ove il deterioramento della situazione macroeconomica incide sull’andamento prospettico per i rincari energetici, l’inflazione e il peggioramento del mercato pubblicitario. In assenza di tale armonizzazione, le tendenze economiche in corso potrebbero portare ad una perdita di esercizio e ad un peggioramento della PFN. Si chiede dunque conferma dell’inapplicabilità a RAI dell’art.26 del Decreto Aiuti

richiesta compensazioni
QUESITO del 22/11/2022

In riferimento ad un appalto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di una scuola le cui tempistiche sono le seguenti: - la gara è stata avviata con RDO in data 28.12.2019; - la gara è stata aggiudicata con determina di aggiudicazione definitiva e nulla osta alla stipula in data 19.04.21; - il contratto d'appalto è stato firmato in data 29.04.2021; -i lavori sono stati avviati in data 21.07.2021; -il verbale di fine lavori è stato firmato in data 19.04.2022; - in data 12.07.2022 l'impresa ha firmato con riserva il conto finale per il riconoscimento dell'incremento prezzi; - il certificato regolare esecuzione è stato redatto in data 12.07.2022 e non ancora approvato con determina dirigenziale. Si chiede se è possibile riconoscere le compensazioni ai sensi del art. 26 del DL 50/2022 per i lavori allibrati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 19.04.2022, data di fine lavori.

In riferimento all'applicazione dell'art.26 del DL 50/2022 si chiede, se è possibile, applicare la procedura di compensazione prezzi per i singoli contratti applicativi di un ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, CENTRI ANZIANI, CENTRO GIOVANI, UFFICI, ARCHIVI, DI PROPRIETA’ DI ROMA le cui tempistiche sono le seguenti:
- Dd indizione gara redatta in data 20/07/2021;
- Dd aggiudicazione definitiva redatta in data 12/10/2021;
- Contratto stipulato in data 15/10/2021;
- Dd affidamento I contratto applicativo redatta in data 03/11/2021;
- Verbale consegna lavori I contratto applicativo 17/11/2021;
- Verbale fine lavori I contratto applicativo 08/08/2022;
- Dd affidamento II contratto applicativo redatta in data 10/06/2022;
- Verbale consegna lavori II contratto applicativo 10/06/2022;
- Verbale fine lavori II contratto applicativo 23/06/2022;
- Dd affidamento III contratto applicativo redatta in data 19/08/2022;
- Verbale consegna lavori II contratto applicativo 06/09/2022;
- Lavori ad oggi in corso di esecuzione.

Applicabilità art. 26, D.L. 50/2022
QUESITO del 23/11/2022

Gentilissimi,
avrei un paio di domande in merito all'ambito di applicabilità dell'art. 26, D.L. 50/22.
Con riferimento alle gare già avviate alla data di entrata in vigore del D.L. 50/22, ma la cui offerta era in scadenza dopo il 31/12/2021, si applica il prezzario in vigore, non il prezzario aggiornato di cui all'art. 26, co. 2, D.L. 50/22, giusto? Alle stesse, se ho capito bene, è applicabile solo il meccanismo di compensazione (sempre se successive al 27/01/2022, data di entrata in vigore dell'art. 29, D.L. 4/22).
Con riguardo, invece, agli Accordi Quadro nella medesima situazione di cui sopra (offerte successive al 31/12/2021, ma gara avviata precedentemente il 18/05/2022), il prezzario applicabile ai contratti esecutivi è sempre quello di offerta (non quello regionale aggiornato infrannualmente) e neanche si applica la compensazione, essendo stato abrogato il comma 11 bis, dell'art. 29 D.L. 4/22. In questo caso, sarà eventualmente possibile ripristinare il rapporto di sinallagmaticità solo attraverso la clausola revisione prezzi obbligatoriamente prevista dall'art. 29, co. 1 lett. a) e b), D.L. 4/22. E' corretto o mi sfugge qualcosa? Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti

Per le gare di lavori pubblici avviate successivamente al 27 gennaio 2022 di cui al D.L. 4/2022 e prima del D.L. 50/2022, redatte con il prezzario della Regione Piemonte di Marzo 2022, richiamato il D.L. 36/2022 e il relativo art. 7, commi 2-ter e 2-quater ai sensi del quale l'art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniere significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
Secondo quanto appena descritto, si chiede se risulta corretto considerare:
1) tra le circostanze impreviste ed imprevedibili è legittimo includere l'uscita del nuovo prezzario straordinario di luglio 2022?
2) qualora fosse possibile, come si applicano le voci del nuovo prezzario straordinario? nella loro interezza, oppure secondo il D.L. 4/2022, il quale prevede di considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento, siano superiori al 5% rispetto ai prezzi rilevati nell'anno di presentazione dell'offerta. Se la soglia del 5% viene superata, la revisione opera solo per l'eccedenza rispetto a tale soglia, e anzi più precisamente per l'80% di tale eccedenza.
Inoltre occorre considerare l'art. 29, comma 5 del D.L. 4/2022 - sono escluse dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le gare per la conclusione di accordi quadro per la realizzazione degli interventi di cui al DL 34/2020 (riorganizzazione strutture ospedaliere causa pandemie, ricondotti ora nel PNRR), sono state bandite da Invitalia nel 2020, conseguentemente, tali interventi non rientrano nella richiesta del fondo per incremento prezzi per l’avvio di opere indifferibili art. 26, commi 7 e 7-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 - DPCM 28/07/2022- Circolare MEF 31/2022.
Al momento bisogna andare avanti con quello che è stato stanziato a suo tempo, o aggiungere risorse proprie e il problema non è da poco. Ci sono possibili aperture per un fondo integrativo?
Inoltre, sempre relativamente ai suddetti interventi, nel caso di progetti esecutivi da approvare entro il 31/12/2022, anche alla luce dell’art. 26, c. 8 del DL 50/2022, si chiede quale sia l’elenco prezzi da applicare: direttamente l’elenco prezzi aggiornato a luglio 2022, oppure il 90% della differenza con l’elenco prezzi a suo tempo vigente?
Grazie per la collaborazione

Compensazione prezzi D.L. 50/2022
QUESITO del 30/11/2022

QUESITO

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021, all'art. 1 septies, punto 4), disponeva quanto segue:
"Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

L'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 così dispone:
1. …............................, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, ….............................

Nel caso in cui, in applicazione dei prezzari aggiornati, l'importo delle lavorazioni risulti inferiore a quello risultante dall'applicazione dei prezzi di contratto, come bisogna comportarsi? Occorre procedere al recupero come nel caso del D.L. 73/2021?

Grazie

L’Ente scrivente ha stipulato una Convenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale a “Prezzo Variabile 12 mesi”. Considerato il fortissimo innalzamento dei prezzi delle materie prime, fra cui il gas naturale, è ora necessario procedere con un’integrazione dell’impegno di spesa inizialmente previsto.
Si chiede di sapere se, in questo caso, è applicabile l’art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016, considerando che trattasi di contratto per il quale non può esserci un tetto massimo di spesa ed, altresì, per la circostanza che il contratto fosse, sin dall’inizio, definito a “prezzo variabile”.
Nel caso si condividesse la ricostruzione proposta, si chiede se è necessario procedere con qualche comunicazione all’ANAC, ovvero se sia sufficiente modificare il CIG SIMOG selezionando l’opzione "Modifiche previste dai documenti di gara iniziali"